Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7846 del 16/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7846 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIOBOTAR GHEORGHE IONUT N. IL 16/01/1987
avverso la sentenza n. 191/2013 TRIBUNALE di TORINO, del
16/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 16/12/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Torino applicava, fra l’altro, a CIOB*OTAR Gheorghe Ionut, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero •
ordine a più delitti di furto aggravato in concorso, tentato e consumato, commessi il 14 gennaio
2013.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce difetto di motivazione sul ricorrere
dell’aggravante dell’uso di mezzo fraudolento, quanto al furto tentato, e quella dell’esposizione
alla pubblica fede, quanto al furto consumato.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli
atti delle indagini preliminari ed in particolare al verbale di arresto ed alle ammissioni.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti rileva il Collegio che all’imputato che abbia patteggiato la pena è precluso rimettere in discussione, con una rivisitazione del merito, come proposto
dai ricorrenti, gli estremi fattuali di un’imputazione la cui narrativa consente di ritenere correttamente qualificati ed aggravati i fatti ivi esposti.
All’inammissibilità detricors0 consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna »Lume ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciassua ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di e. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2013.