Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7846 del 08/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7846 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

Data Udienza: 08/01/2016

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ASARO DIEGO ALESSANDRO N. IL 22/02/1990
avverso la sentenza n. 2377/2015 TRIBUNALE di TORINO, del
08/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSIO SCARCELLA;

sst

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 8/05/2015 il tribunale di TORINO applicava ex
art. 444 c.p.p. al D’Asaro la pena per il reato di cui all’art. 73, comma quarto,
T.U. Stup. (stupefacente da cui erano ricavabili 2181 dosi medie giornaliere di
marijuana), per fatti commessi secondo le modalità esecutive e spazio –

2. Ha proposto ricorso per cassazione il D’Asaro, deducendo un unico motivo, di
seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173
disp. att. cod. proc. pen., in particolare evocando il vizio di cui all’art. 606, lett.
b) ed e), c.p.p. in relazione all’art. 129 c.p.p. per non aver il giudice
adeguatamente motivato in ordine all’insussistenza delle condizioni legittimanti il
proscioglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

4.

Ed invero, deve qui ribadirsi che il “patteggiamento” è un meccanismo

processuale in virtù del quale imputato e P.M. si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla
comparazione fra le stesse e sull’entità della pena, prescindendo completamente
da ogni riconoscimento di responsabilità da parte del primo. Da parte sua, il
giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta, e di applicarla dopo aver accertato
che non emerge, “ictu ocull”, una delle cause di non punibilità previste dall’art.
129 cod. proc. pen.. Di conseguenza, una volta ottenuta l’applicazione di una
determinata pena ex art. 444 cod. proc. pen., l’imputato può impugnare la
sentenza solo per inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen.
Peraltro, la giurisprudenza più recente di questa Corte è nel senso che nella
motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod. proc.
pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la
presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche
disamine al riguardo (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015 – dep. 16/04/2015,
Benedetti, Rv. 263082; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 – dep. 17/02/2012, Alba,
Rv. 252085).

temporali meglio descritte nel capo di imputazione.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 1.500,00
in favore della Cassa delle ammende.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, 1’8 gennaio 2016

P.Q.M.

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