Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7845 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7845 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAHMUT NAILJ N. IL 07/09/1950
avverso la sentenza n. 29/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
11/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

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Data Udienza: 16/12/2013

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IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa in data 23 ottobre 2012 dal locale Tribunale, appellata da MAHMUT Nailj, dichiarato responsabile
del delitto di tentato furto pluriaggravato in concorso, commesso il 22 ottobre 2012.
Propone ricorso per cassazione, integrato da memoria, l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e tendente
a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello.
Nel caso in esame, difatti, entrambe le pronunce hanno ineccepibilmente osservato che la prova
del fatto ascritto all’imputato riposava nella serie di accertamenti della polizia giudiziaria che aveva portato all’arresto del prevenuto e del suo complice, laddove la sorpresa in flagranza era da
collegarsi alle modalità che i due avevano messo a punto nel loro operare all’interno delle aree di
servizio autostradali nelle quali erano stati visti operare, così che la pretesa del ricorso di dare
una lettura diversa alle emergenze processuali trova il limite insito nella natura del giudizio di
legittimità in quanto la Corte di cassazione non deve condividere o sindacare la decisione, ma
verificare se la sua giustificazione sia, come nel caso in esame, sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto decisivi, sia compatibile con il senso comune
e, data come valida la premessa in fatto, sia logica: insomma, se sia esauriente e plausibile.
Inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di
aver seguito nel presente giudizio di legittimità, è poi il secondo motivo, concernente le non concesse attenuanti generiche e la misura della pena giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato il recente precedente penale
per fatti della medesima natura e il comportamento dell’imputato — elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62 bis C.P. — nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell’apprezzamento della gravità dei fatti. Né il ricorrente indica elementi non considerati in
positivo decisivi ai fini di una diversa valutazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese det procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di €. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2013.

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