Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7844 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7844 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GARGIULO LAURA N. IL 20/02/1976 parte offesa nel procedimento
c/
GUASTELLA DAVIDE N. IL 31/12/1980
GUASTELLA SARA
avverso l’ordinanza n. 1873/2012 GIP TRIBUNALE di RIETI, del
29/08/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 16/12/2013

IN FATTO E DIRITTO
GARGIULO Laura, persona offesa nel procedimento per diffamazione a carico di GUASTELLA
Davide e GUASTELLA Sara, propone ricorso per cassazione avverso il decreto in data 29 agosto 2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti che aveva archiviato il
procedimento originatosi da sua querela.
Deduce violazione di legge per la mancata fissazione dell’udienza in camera di consiglio.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Il decreto del G.I.P. si è confrontato con la ammissibilità dell’opposizione sotto il profilo della
proposizione di investigazioni suppletive, considerando come la richiesta di audizione della querelante non potesse avere, in un procedimento basato tutto sulla valutazione di elementi documentali, alcuna possibilità di incidere sulle risultanze dell’attività di indagine già svolta. Si tratta
di motivazione del tutto congrua in quanto non tale da considerare negativamente il possibile
contenuto della testimonianza richiesta, ma volta a rilevare come, essendo l’oggetto della querela
l’utilizzazione di espressioni considerate diffamatorie nel contesto di atti di una causa civile in
materia personale, oggetto di valutazione giuridica non potessero essere altro che le espressioni
consacrate negli scritti, con irrilevanza dei pretesi contributi testimoniali.
Essendo stata correttamente valutata l’inammissibilità dell’opposizione la mancata fissazione
dell’udienza camerale non costituisce violazione del contraddittorio a cui l’opponente ha diritto
solo con la proposizione di opposizione ammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in e. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di e. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2013.

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