Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7842 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7842 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO CIRO N. IL 03/10/1974
FABBRICINO PIETRO Hfe N. IL 16/02/1978

avverso la sentenza n. 1581/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
23/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 16/12/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Salerno, esclusa la recidiva, applicate le attenuanti generiche e ridotta la pena, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 15 maggio
2012 dal locale Tribunale, appellata da RUSSO Ciro e FABBROCINO Pietro, dichiarati responsabili del delitto di furto pluriaggravato in concorso, commesso il 23 marzo 2012.
Propongono distinti ma identici ricorsi per cassazione gli imputati deducendo violazione di legge
e vizio di motivazione sul ricorrere delle aggravanti contestate ex art. 625 nn. 2 e 7 c.p. e su trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati poiché la
Corte di merito ha chiaramente e correttamente evidenziato come la forzatura del portellone di
chiusura per accedere all’interno del furgone che conteneva le cose oggetto di furto integrasse la
violenza alle cose in cui si sostanzia l’aggravante, ravvisabile in ogni situazione in cui per la realizzazione dell’intento dell’agente costui eserciti forza non autorizzata sia sull’oggetto materiale
del furto sia sugli apprestamenti posti a tutela della detenzione legittima del medesimo.
Peraltro oggetto del furto era stato materiale non agevolmente trasportabile così che l’abbandono
sul veicolo e quindi alla pubblica fede si era reso necessario per le caratteristiche intrinseche delle cose lasciate sul veicolo.
Inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di
aver seguito nel presente giudizio di legittimità, è poi il motivo, concernente le non concesse attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e la misura della pena giacché la motivazione della
impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere richiamato i precedenti penali
dell’imputato, elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62-bis 69 C.P.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00# per ognuna.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2013.

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