Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7841 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7841 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TAMBONE MICHELE N. IL 21/10/1950
avverso la sentenza n. 2989/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
08/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 16/12/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa in data 12 gennaio 2011 dal locale Tribunale, appellata da TAMBONE Michele, dichiarato responsabile del delitto di lesioni personali gravi, commesso il 31 agosto 2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità
ritneuta sulla base delle dichiarazioni della persona offesa senza considerare la versione
dell’imputato che sarebbe confermata da un teste indifferente.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e tendente
a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello.
Nel caso in esame, difatti, entrambe le pronunce hanno ineccepibilmente osservato che la prova
del fatto ascritto all’imputato riposava nella testimonianza della persona offesa, la cui credibilità
è adeguatamente argomentata, e nel sostegno a questa che poteva trarsi dall’oggettiva dislocazione dei danni ripostati dall’auto e dalla bicicletta, dimostrativi della correttezza della ricostruzione del fatto da parte della persona offesa.
Ed altrettanto compiutamente e logicamente hanno ritenuto, di contro, non attendibili le dichiarazioni dell’imputato e non decisive quelle del teste Papa che non era stato in grado di seguire
tutte le manovre compiute dal TAMBONE prima di colpire con l’auto la bicicletta tenuta dalla
persona offesa che si era procurata le lesioni proprio a seguito dell’urto fra l’automobile e la bicicletta tenuta stretta davanti a sé come a protezione.
La sentenza impugnata non è dunque sindacabile in questa sede perché la Corte di cassazione
non deve condividere o sindacare la decisione, ma verificare se la sua giustificazione sia, come
nel caso in esame, sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto decisivi, sia compatibile con il senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia
logica: insomma, se sia esauriente e plausibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2013.

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