Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 784 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 784 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATILDE CAMMINO
Dott. LUCIA AIELLI
Dott. GIUSEPPE SGADARI
Dott. VINCENZO TUTINELLI
Dott. COSIMO D’ARRIGO

ORDINANZA

– Presidente – Consigliere – Consigliere – Consigliere – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOMA EMANUELE N. IL 22/11/1981
avverso la sentenza n. 1902/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
28/09/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

REGISTRO GENERALE
N. 18090/2016

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorrente censura la motivazione dell’impugnata sentenza anzitutto
sostenendo l’insufficienza degli elementi di prova a suo carico, l’inutilizzabilità
delle dichiarazioni rese dalla fidanzata Chiara Troisio (nella cui disponibilità
venne rinvenuto il computer) e la contraddittorietà della decisione sul punto.
In realtà, la Corte d’appello ha valorizzato la parziale confessione resa
dall’imputato (che ha ammesso di essere stato lui ad impossessarsi del

abbandonato per strada). Tale dichiarazione, gravemente autoindiziante, non è
stata affatto utilizzata – diversamente da come opina il ricorrente – per
riscontrare (in senso tecnico) la deposizione della Troisio, essendosi la corte di
merito limitata ad osservare che le due versioni dei fatti collimano. Né, d’altro
canto, si comprende l’utilità logico-giuridica di utilizzare quale elemento di
riscontro della deposizione della Troisio una confessione proveniente dallo stesso
imputato.
Per il resto, insistendo nella propria versione dei fatti, l’imputato si limita a
prospettare una ricostruzione alternativa in punto di fatto delle risultanze
istruttorie. Ma, com’è noto, nel giudizio per cassazione sono inammissibili le
censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze
probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur
sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla correttezza e completezza
della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle
risultanze acquisite. La Corte, infatti, non deve accertare se la decisione di
merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la
giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile
con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento
(v. Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006 – Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 4, n. 35683
del 10/07/2007 – Servidei, Rv. 237652; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007 Messina ed altro, Rv. 235716).
Con un secondo motivo di ricorso, l’imputato si duole del mancato
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen.
Anche in questo caso la censura è inammissibile, giacché la motivazione della
corte d’appello – che ha ritenuto che la ricettazione di un computer portatile non
possa essere considerata fatto di particolare tenuità – si sottrae a censure
logiche e giuridiche, avuto riguardo al valore del bene. Infatti, in tema di
ricettazione, se il valore del bene non è particolarmente lieve, deve sempre
escludersi la tenuità del fatto (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013 – Brunetti, Rv.
25811801).

computer, per poi regalarlo alla fidanzata; però sostenendo di averlo trovato

Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in euro 2.000,00.

P.Q.M.

spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 24/10/2016.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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