Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 784 del 04/05/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 784 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Vitali Paola, nata ad Assisi il 4/3/1965
avverso la sentenza del 1/3/2016 della Corte d’appello di Perugia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro
Angelillis, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per
prescrizione;
udito per la ricorrente l’avv. Mario Tedesco, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1 marzo 2016 la Corte d’appello di Perugia ha
confermato la sentenza del Tribunale di Orvieto del 20 maggio 2013, con cui
Paola Vitali era stata condannata alla pena, sospesa condizionalmente
subordinatamente all’abbattimento del manufatto abusivo, di mesi uno e giorni
quindici di arresto ed euro 18.000,00 di ammenda, in relazione al reato di cui
agli artt. 81 cpv. cod. pen., 44, lett. c), d.P.R. 380/2001 e 181, comma 1, d.lgs.
42/2004 (per avere, quale legale rappresentante della S.p.a. TELIT, apposto, in
zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza della necessarie
autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche, un traliccio per ricetrasmittenti

Data Udienza: 04/05/2017

televisive, demolendolo a seguito di ordinanza sindacale del 2 febbraio 2011 e
installandone un altro).
La Corte territoriale, nel disattendere l’impugnazione della Vitali, ha escluso
che il manufatto prefabbricato ancorato al terreno (delle dimensioni di m. 5,50 x
2,35 e sormontato da un’alta antenna), sul quale si trova un’antenna
ricetrasmittente, sia una costruzione precaria destinata a un uso transitorio, per
la quale non occorre autorizzazione, sottolineando che tale manufatto era
installato da oltre due anni in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, allo scopo
di evitare l’interruzione della diffusione delle trasmissioni radiotelevisive

compiuta utilizzando l’antenna ricetrasmittente sullo stesso apposta, in attesa
della realizzazione di una nuova stazione di trasmissione, che non risultava
essere stata edificata, in quanto la relativa concessione era stata annullata dal
giudice amministrativo.
La Corte territoriale ha pertanto ribadito la configurabilità dei reati contestati
alla Vitali, alla luce della accertata esistenza di un manufatto stabilmente
destinato alla funzione di ricetrasmittente televisiva da molti anni, non allo scopo
di consentire tale servizio a causa di contingenti accadimenti destinati a risolversi
in breve tempo, come sostenuto dalla appellante.
La Corte d’appello ha, poi, escluso la sussistenza dei presupposti per
l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131

bis cod. pen., in

considerazione delle concrete modalità della condotta, lesiva di più disposizioni
(in materia urbanistica e paesaggistica) e reiterata nel tempo, nonostante una
prima ordinanza di demolizione del Sindaco di Orvieto (a seguito della cui
esecuzione il manufatto sormontato dall’antenna era stato solamente spostato,
pur sempre in assenza delle necessarie autorizzazioni edilizia e paesaggistica), la
cui permanenza non risultava neppure cessata alla data della pronunzia della
sentenza di secondo grado.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Vitali,
mediante il difensore di fiducia, che lo ha affidato a due motivi, enunciati nei
limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.
2.1. Mediante un primo motivo ha lamentato violazione ed erronea
applicazione degli artt. 3 e 10 d.P.R. 380/2001 e vizio della motivazione, sotto
forma di travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione.
Ha al riguardo prospettato l’erroneità della affermazione della Corte
territoriale, secondo cui, a seguito dell’ottemperanza alla ordinanza di
demolizione di un preesistente manufatto sormontato da un’antenna
ricetrasmittente, era stato realizzato un nuovo manufatto, essendo, in realtà,
come si ricavava dai verbali di sopralluogo redatti dagli agenti di polizia
giudiziaria del Corpo Forestale dello Stato, stato realizzato solamente lo
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t

spostamento del traliccio ricetrasmittente originariamente collocato in parte sulla
particella di proprietà della TELIT e in parte su quella appartenente a un
confinante, onde collocarlo su terreno di proprietà della sola società, e non, come
erroneamente affermato dalla Corte d’appello, la installazione in successione
cronologica di due distinte strutture.
Tale errata ricostruzione sul piano storico della vicenda aveva influenzato
anche la valutazione della natura e delle caratteristiche del manufatto da parte
dei giudici di merito, che ne avevano escluso la natura precaria e l’uso
temporaneo. Questi, invece, erano ravvisabili entrambi, in considerazione delle

esigue dimensioni della struttura, la cui realizzazione non aveva richiesto
escavazioni né livellamenti di terreno, ma solo l’impiego di elementi modulari
mobili, il cui ancoraggio al suolo, reso necessario da esigenze di sicurezza, era
tale da garantirne la facile amovibilità.
Ha inoltre affermato che il traliccio per telecomunicazioni si caratterizza per
l’inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, sicché non può essere
qualificato come organismo edilizio, che si connota per la creazione di nuovo
volume e superficie, e la relativa struttura di sostegno non aveva funzione di
sostenere una costruzione, con la conseguenza che doveva essere esclusa al
riguardo l’esistenza di una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
Anche sul piano paesaggistico la struttura non determinava ingombro visivo
e non aveva un impatto sul territorio assimilabile a quello di un edificio in
cemento armato o in muratura.
2.2. Con un secondo motivo la lamentato l’erronea applicazione dell’art. 131

bis cod. pen. e ulteriore vizio della motivazione, in riferimento alla esclusione
della configurabilità della causa di non punibilità introdotta da tale disposizione,
avendo la Corte d’appello tralasciato di considerare la destinazione dell’opera e la
sua compatibilità con gli strumenti urbanistici. Non era stata, in particolare,
adeguatamente considerata la destinazione dell’opera, trattandosi di una
postazione per l’alloggio di impianto di ricetrasmittenti per le trasmissioni
radiofoniche e televisive, destinata a coprire il bacino dell’Orvietano, ritenuta di
interesse generale dal legislatore (artt. 7, comma 1, e 8 d.lgs. 177/2005) e
qualificabile come opera privata di pubblica utilità, assimilabile alle opere di
urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7, d.P.R. 380/2001.
L’opera, inoltre, era stata ritenuta dal Comune di Orvieto compatibile con la
disciplina urbanistica e paesaggistica, ed anche dalla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria e dalla locale Comunità Montana (con
riferimento al vincolo idrogeologico), e il ricorso amministrativo proposto nei
confronti del permesso di costruire era stato accolto dal TAR dell’Umbria
solamente per un vizio di carattere formale.

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Z LA

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Il primo motivo, mediante il quale sono stati prospettati violazione degli
artt. 3 e 10 d.P.R. 380/2001 e vizio della motivazione, in relazione alla erroneità
delle affermazioni dei giudici di merito sia della realizzazione da parte della
ricorrente di un nuovo manufatto sormontato da antenna ricetrasmittente, sia

contestati, è manifestamente infondato.
La Corte d’appello non ha, infatti, confuso la demolizione di un precedente
fabbricato di sostegno di un antenna e la realizzazione di un nuovo manufatto
con lo spostamento di un box prefabbricato in parte insistente su un fondo di
proprietà di un terzo su un fondo adiacente di proprietà della sola TELIT, in
quanto, tenendo conto di quanto riferito sia dagli agenti della polizia giudiziaria
che eseguirono i sopralluoghi sia dai testimoni della difesa, ha accertato che a
seguito dell’annullamento della autorizzazione amministrativa relativa alla
installazione di una antenna di grandi dimensioni la TELIT, per evitare di
interrompere le trasmissioni, aveva posizionato un manufatto sormontato da una
antenna, di cui il Comune di Orvieto aveva disposto la demolizione, che era stato
spostato di pochi metri in quanto insisteva anche sul fondo di proprietà di un
terzo.
Non sussiste, dunque, il denunciato travisamento delle prove lamentato
dalla ricorrente, avendo la Corte d’appello accertato in modo univoco, sulla base
di quanto riferito sia dai testimoni del Pubblico Ministero sia da quelli della difesa,
l’esistenza da circa due anni di un manufatto in lamiera, delle dimensioni indicate
nella imputazione (pari a metri 5,50 x 2,35), sormontato da una antenna di
rilevanti dimensioni utilizzata per trasmissioni televisive, trasportato in loco
utilizzando un camion e ancorato al terreno.
Tenendo conto di tali caratteristiche del manufatto la Corte territoriale ne
ha, poi, escluso la natura precaria e il carattere transitorio, evidenziandone
l’installazione da oltre due anni rispetto alla sentenza di primo grado, e la sua
destinazione a rimanere in uso fino alla realizzazione di una nuova stazione di
trasmissione di maggiori dimensioni, allo scopo di evitare l’interruzione delle
trasmissioni, di cui non risultava però essere stata avviata la costruzione né
ottenute le relative autorizzazioni, con la conseguente configurabilità dei reati
contestati alla Vitali, richiedendo detta opera il preventivo rilascio del permesso
di costruire e della autorizzazione paesaggistica.
Tali considerazioni risultano coerenti con quanto accertato riguardo alle
caratteristiche e alla consistenza del manufatto (e le relative censure della
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della idoneità di quello esistente a consentire di ritenere configurabili i reati

ricorrente sono inammissibili in quanto volte a sindacare un accertamento di
fatto compiuto in modo logico dai giudici di merito), e conformi ai consolidati
orientamenti interpretativi di questa Corte, sia riguardo alla nozione di nuova
costruzione, per la cui realizzazione è necessario il preventivo rilascio del
permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto costituisce
“costruzione” in senso tecnico — giuridico un manufatto tridimensionale che
comporti una ben definita occupazione del terreno e dello spazio aereo (Sez. 3,
n. 5624 del 17/11/2011, Lavorato, Rv. 251904; Sez. 3, n. 6806 del 10/01/2001,

concetto di opera temporanea e amovibile, come tale non richiedente il
permesso di costruire per la sua realizzazione, che va ricollegato – a mente di
quanto previsto dall’art. 6, comma secondo, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001,
come emendato dall’art. 5, comma primo, d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito,
con modificazioni, nella I. n. 73 del 2010) – alla circostanza che l’opera sia
intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale
funzione, non risultando al riguardo sufficiente la sua astratta rimovibilità o il
mancato ancoraggio al suolo (Sez. 3, n. 36107 del 30/06/2016, Arrigoni, Rv.
267759; Sez. 3, n. 966 del 26/11/2014, Manfredini, Rv. 261636; Sez. 3, n.
34763 del 21/06/2011, Bianchi, Rv. 251243; Sez. 3, n. 13705 del 21/02/2006,
Mulas, Rv. 233926).
Di tali consolidati e condivisibili criteri ermeneutici la Corte d’appello ha fatto
corretta applicazione, qualificando il manufatto in questione come nuova
costruzione, essendo tra l’altro stabilmente ancorato al suolo, ed escludendo la
natura occasionale e precaria sia del manufatto sia dell’antenna soprastante,
utilizzati stabilmente da oltre due anni.
Non rileva neppure, nel caso in esame, il disposto del quarto comma
dell’art. 6. dl. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla I. 11
novembre 2014 n. 164, secondo cui “In deroga all’articolo 146 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni, non sono soggette ad autorizzazione
paesaggistica l’installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione
elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti,
che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non
superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5
metri quadrati. Resta ferma l’applicazione degli articoli 20 e seguenti del codice
di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni”, in
quanto le caratteristiche dimensionali del manufatto e dell’antenna non
consentono di ricondurla alla previsione di tale disposizione, dettata,
evidentemente, per antenne di uso domestico.
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Falcone, Rv. 219049), quale quello realizzato dalla ricorrente; sia in ordine al

3. Anche la censura di violazione dell’art. 131 bis cod. pen. e di vizio della
motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della esclusione della punibilità
della condotta a cagione della sua particolare tenuità, è manifestamente
infondata.
Va al riguardo ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno in
proposito chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della
punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una
valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie

modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e
dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj,
Rv. 266590).
Tale valutazione può essere compiuta anche nel giudizio di legittimità, sulla
base di un apprezzamento limitato alla astratta compatibilità dei tratti della
fattispecie, come risultanti dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, con
gli indici-criteri e gli indici-requisiti indicati dal legislatore, cui segue in caso di
valutazione positiva, sentenza di annullamento con rinvio al giudice di merito
(Sez. 3, Sentenza n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo, Rv. 264795, che in
motivazione ha sottolineato come ciò consenta di contemperare l’obbligo di
rilevazione d’ufficio, discendente dal disposto dell’art. 129 cod. proc. pen., con la
fisiologia del giudizio di legittimità, che preclude valutazioni in fatto).
Come sottolineato anche nella sentenza impugnata, nelle ipotesi di violazioni
urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell’intervento abusivo – data da
tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive – costituisce solo uno dei
parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad
esempio, la destinazione dell’immobile, l’incidenza sul carico urbanistico,
l’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l’impossibilità di sanatoria, il
mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni,
l’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti, la totale
assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno
di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente, le
modalità di esecuzione dell’intervento (Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015,
Derossi, Rv. 265450; conf. Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv.
266586).
Del tutto correttamente, dunque, la Corte territoriale ha escluso la
configurabilità della particolare tenuità del fatto, sia in considerazione della
pluralità di violazioni, idonea a escludere il requisito della non abitualità della
condotta anche in presenza del vincolo della continuazione, in quanto indice di
comportamento abituale, per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti
(cfr. Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, Cattaneo, Rv. 268970); sia in considerazione
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concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle

della reiterazione delle condotte (in quanto dopo la prima edificazione, compiuta
in assenza di permesso di costruire, e l’ordine di demolizione impartito dal
Comune di Orvieto, il manufatto era stato ricollocato in zona adiacente); sia in
considerazione della gravità dell’offesa ai beni protetti, determinata dalla
permanenza dell’opera, che alla data della sentenza impugnata non risultava
ancora cessata.

4. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a cagione

L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale
prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché
detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale
di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di
una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla
decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266;
conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un.,
28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del
8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv.
261616).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle
Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella
misura di euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 4/5/2017

della manifesta infondatezza di entrambi i motivi cui è stato affidato.

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