Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7838 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7838 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOSSO BEPPINO N. IL 23/07/1970
avverso la sentenza n. 4029/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TRENTO, del 15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 16/12/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trento applicava
a MOSSO Beppino, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di furto in abitazione aggravato, commesso il 2 novembre 2010.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato, anche con riguardo alla misura della pena, interamente al trattamento sanzionatorio condiviso dalle parti, del quale ha espressamente riconosciuto la congruità. Mentre l’imputato che abbia chiesto l’applicazione di una determinata pena non può dolersi
della entità della pena da esso stesso sollecitata né della complessiva adeguatezza del trattamento
concordato evocando apprezzamenti di fatto non suscettibili di autonoma considerazione in sede
di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2013.

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