Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7836 del 16/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7836 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAGISTRINI MIRIAM N. IL 23/03/1963
avverso la sentenza n. 15/2012 TRIBUNALE di CHIAVARI, del
17/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 16/12/2013

it

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Chiavari, giudice d’appello, ha confermato la sentenza
emessa in data 18 ottobre 2012 dal Giudice di pace di Rapallo, appellata da MAGISTRINI Miriam, dichiarata responsabile dei delitti di ingiurie minacce, lesioni e danneggiamento, commessi
il 31 marzo 2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputata deducendo violazione di legge per la mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela; per difetto di motivazione sull’affermazione di responsabilità per i diversi reati sopra indicati; sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Come riporta lo stesso ricorso e si rileva dalla sentenza, gli atti di impulso processuale contenevano in fine la manifestazione di voler sporgere querela e tale indicazione specifica dell’atto tipico è del tutto idonea a costituire valido atto di impulso processuale.
Le censure prospettate con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per i diversi reati contestati sono inammissibili, in quanto tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia dal Giudice di pace che
dal Tribunale.
Nel caso in esame, difatti, i giudici del merito hanno ineccepibilmente osservato che la prova del
fatto ascritto all’imputata riposava nella testimonianza della persona offesa, la cui credibilità è
adeguatamente argomentata, e nel sostegno a questa che poteva trarsi dalla certificazione medica
relativa alle lesioni.
Ed altrettanto compiutamente e logicamente hanno ritenuto, di contro, infondate le doglianze sul
ricorrere dei reati sotto il profilo oggettivo e soggettivo, invero le censure sono articolate prevalentemente in fatto.
Inammissibile infine perché risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come
tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, è infine il motivo concernente le non
concesse attenuanti generiche e la misura della pena giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato il comportamento
dell’imputata successivo al delitto, la mancanza di resipiscenza, la futilità dei motivi ad agire, elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62 bis C.P., nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell’apprezzamento della gravità dei fatti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Ro i 16 dicembre 2013.

,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA