Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7834 del 20/12/2012
Penale Sent. Sez. 7 Num. 7834 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
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ORDENIWZnit–
sul ricorso proposto da:
1) SALVI ANTONELLA N. IL 17/01/1962
avverso la sentenza n. 451/2007 TRIBUNALE di MACERATA, del
13/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 20/12/2012
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che, risultando in effetti intervenuta rituale remissione di querela, non rifiutata
dall’imputata, non può che darsi luogo ad annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, con le conseguenze di legge in ordine alle spese, non risultando che le
parti abbiano diversamente convenuto;
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al capo A perché
il reato è estinto per remissione di querela; pone le spese del procedimento a carico
della querelata Salvi Antonella.
Così deci in o a, il 20 dicembre 2012.
Il Presidente
RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, per quanto qui d’interesse, SALVI Antonella fu
ritenuta responsabile del reato di ingiurie in danno di Frattari Roberta (capo A della
rubrica);
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputata, denunciando vizio di motivazione ma segnalando, nel contempo, che,
nelle more, era interventura remissione di querela;