Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7834 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7834 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIARLETTA MICHELE ANTONIO N. IL 22/08/1969
avverso la sentenza n. 1002/2012 TRIBUNALE di TERAMO, del
09/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 16/12/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Teramo, giudice d’appello, ha confermato la sentenza
emessa in data 9 gennaio 2012 dal locale Giudice di pace, appellata da GIARLETTA Michele
Antonio, dichiarato responsabile del delitto di lesioni, commesso il 4 dicembre 2008.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità e
l’intervenuta prescrizione del reato.
Osserva il Collegio che le censure prospettate in ordine alla responsabilità sono inammissibili, in
quanto tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e
all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia dal Giudice di pace che dal Tribunale..
Nel caso in esame, difatti, i giudici del merito hanno ineccepibilmente osservato che la prova del
fatto ascritto all’imputato riposava nella testimonianza della persona offesa, la cui credibilità è
adeguatamente argomentata, e nel sostegno a questa che poteva trarsi dalla certificazione medica
relativa alle lesioni oggettivamente riscontrate in orario di poco successivo a quello di verificazione dei fatti e dalle dichiarazione del teste BUZAMAT che sono adeguatamente e logicamente
valutate dal giudice d’appello.
Ed altrettanto compiutamente e logicamente hanno ritenuto, di contro, non convincenti e inattendibili quelle della teste DI TEODORO oltretutto in contrasto con le emergenze oggettive relative
alle lesioni.
La sentenza impugnata non è dunque sindacabile in questa sede perché la Corte di cassazione
non deve condividere o sindacare la decisione, ma verificare se la sua giustificazione sia, come
nel caso in esame, sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto decisivi, sia compatibile con il senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia
logica: insomma, se sia esauriente e plausibile.
Manifestamente infondata la doglianza relativa alla prescrizione atteso che il reato, commesso il
4 dicembre 2008 non si potrebbe prescrivere prima del 4 giugno 2016.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1 16 dicembre 2013.

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