Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7833 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7833 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORELLO RIZIERO N. IL 26/05/1977
avverso la sentenza n. 755/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
22/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 16/12/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di L’Aquila, assolto il prevenuto da
un’imputazione di rapina e rideterminata la pena, ha confermato nel resto la sentenza emessa in
data 21 ottobre 2005 dal Tribunale di Pescara, appellata da MORELLO Riziero, dichiarato responsabile del delitto di lesioni aggravate, commesso il 3 febbraio 2005.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sul ricorrere degli estremi di applicazione dell’art. 129 c.p.p. ritenendo il reato procedibile a querela che non risulterebbe proposta.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato.
Il delitto di lesioni seppur non più legato teleologicamente al delitto di rapina per il quale il MORELLO è stato assolto è pur sempre procedibile d’ufficio in relazione all’accertata durata delle
lesioni superiori ai giorni 20.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2013.

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