Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7830 del 16/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7830 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SGRO’ EMILIANO N. IL 27/03/1971
avverso la sentenza n. 4798/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;

Data Udienza: 16/12/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano, applicate le attenuanti generiche e ridotta la pena, ha confermato nel reato la sentenza emessa in data 26 marzo 2009 dal Tribunale di
Sondrio, Sezione distaccata di Morbegno, appellata da SGRÒ Emiliano, dichiarato responsabile
del delitto di furto pluriaggravato, commesso il 6 marzo 2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge per non aver la Corte
di merito dichiarato la nullità della sentenza i primo grado che non avrebbe irrogato la pena detentiva per il delitto di furto; vizio di motivazione sulla responsabilità; violazione di legge sulla
applicazione dell’aggravante della violenza alle cose; violazione di legge e vizio di motivazione
sul trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e tendente a sottoporre al giudizio di
legittimità questioni attinenti al merito già affrontate dal Tribunale e dalla Corte di Appello.
Manifestamente infondata la doglianza relativa alla pretesa incompletezza del dispositivo per
mancata applicazione della pena pecuniaria, laddove la Corte di merito ha correttamente rilevato
l’impossibilità per il giudice d’appello di pronunciare nullità al di fuori dei casi di cui all’art. 604
c.p.p. ben potendo il giudice del merito di secondo grado integrare e modificare la decisione del
merito.
Quanto al merito dell’imputazione del tutto corretto il rilievo della Corte territoriale sulla sorpresa in flagrante detenzione di beni risultati sottratti dall’interno dell’autoveicolo oggetto di imputazione laddove del tutto logicamente, dal rilievo che i beni che erano precedentemente
all’interno erano stati estratti e si trovavano in possesso del prevenuto, i giudici del merito hanno
tratto la conclusione sia che il medesimo aveva chiara responsabilità dell’impossessamento degli
stessi, sia che il veicolo era stato aperto e che i segni di intervento sulla portiera dimostravano
che la portiera era stata aperta mediante l’utilizzo di strumenti appositi per l’apertura non autorizzata, tali da lasciare evidenti segni del loro utilizzo, così che la portiera del tutto legittimamente è stata considerata forzata, aperta cioè con l’uso di strumenti diversi dalle chiavi, situazione
che integra l’aggravante contestata.
Inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di
aver seguito nel presente giudizio di legittimità, è anche il quarto motivo, concernente la misura
della pena giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere
adeguatamente richiamato i precedenti penali, elemento sicuramente rilevante ex art. 133 C.P.,
nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell’apprezzamento della
gravità dei fatti. Né il ricorrente indica elementi non considerati in positivo decisivi ai fini di una
diversa valutazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in £. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA