Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 783 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 783 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CISSE ABDOU N. IL 04/11/1963
avverso la sentenza n. 1941/2014 CORTE APPELLO di ANCONA, del
29/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorrente censura l’impugnata sentenza affermando genericamente che
non vi sarebbe la piena prova della sua colpevolezza.
La censura è del tutto aspecifica e priva dell’esposizione dei motivi a
sostegno del ricorso.
Per tali ragioni, l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.

ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 24/10/2016.

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del

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