Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 783 del 20/04/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 783 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti
Bruno Paola, nato a Bra il 2/2/1967
Racca Giacomo, nato a Cavallermaggiore il 28/11/1958
avverso la sentenza del 13/5/2016 del Tribunale di Asti
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
Marinelli, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso del pubblico ministero e
dichiararsi inammissibile il ricorso degli imputati.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 maggio 2016 il Tribunale di Asti ha assolto Paola
Bruno e Giacomo Racca dal reato di cui agli artt. 93 e 95 d.P.R. 380/2001
(contestato loro per avere, la prima quale direttore dei lavori e il secondo quale
esecutore degli stessi, realizzato opere edili in zona classificata sismica 4 senza
avere preventivamente denunciato l’inizio dei lavori), ritenendo il fatto
contestato di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.; al riguardo il
Tribunale ha sottolineato l’esistenza di idoneo titolo abilàativo alla realizzazione
delle opere e le caratteristiche dell’intervento edilizio, non comportante

Data Udienza: 20/04/2017

sostanziale modificazione urbanistica, trattandosi del restauro e del risanamento
conservativo di un fabbricato preesistente.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Asti, denunciando violazione di legge
penale e illogicità della motivazione, in quanto, tenendo conto di quanto riferito
dal Geometra Bruno Parizia, della ripartizione urbanistica del Comune di Bra (nel
cui territorio le opere erano state realizzate), a proposito del tempo occorso per
realizzare l’intervento . edilizio anteriormente alla presentazione della denuncia,

che tale intervento fosse di modesta entità, o che avesse determinato un
modesto pericolo di danno per il bene protetto, con la conseguenza che, in
mancanza della indicazione di altri elementi di fatto al riguardo, la motivazione
sul punto della sentenza impugnata risultava illogica, essendovi, invece, indici
oggettivi e soggettivi di effettiva pericolosità della condotta.

3.

Hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione anche gli

imputati, mediante il medesimo difensore, che lo ha affidato a tre motivi.
3.1. Con un primo motivo hanno denunciato violazione dell’art. 93 d.P.R.
380/2001 e insufficienza della motivazione, a proposito della sussistenza del
fatto tipico contemplato da tale disposizione, evidenziando la mancata
indicazione delle ragioni per le quali il Tribunale aveva ritenuto attendibile quanto
dichiarato dal Geometra Parizia, a proposito del tempo necessario per realizzare
le opere accertate in occasione del sopralluogo del 14 novembre 2013, a fronte
della presentazione della relativa denuncia in data 30 ottobre 2013, e anche di
un autonomo apprezzamento da parte del Tribunale della effettiva complessità di
tali lavori, la cui tipologia e consistenza non era stata evidenziata nella
motivazione della sentenza.
3.2. Con un secondo motivo hanno prospettato violazione dell’art. 49 cod.
pen e dell’art. 93 d.P.R. 380/2001 e ulteriore vizio della motivazione, a proposito
della ritenuta sussistenza di una effettiva lesione al bene giuridico protetto dalla
norma, in quanto la condotta contestata non poteva in alcun modo ledere o
mettere in pericolo il bene giuridico protetto, perché le opere realizzate si
inserivano nell’ambito di lavori più complessi iniziati nel 2009, di cui dunque
l’autorità amministrativa era da tale epoca pienamente informata.
3.3. Con un terzo motivo hanno denunciato ulteriore violazione dell’art. 93
d.P.R. 380/2001 e vizio della motivazione, a proposito della possibilità di ritenere
soggetti attivi del reato il direttore dei lavori e l’esecutore materiale, occorrendo
l’individuazione e l’indicazione di elementi specifici e concretamente sintomatici
di un loro effettivo contributo alla realizzazione dell’illecito.

2

come riportato nella motivazione della sentenza impugnata, non poteva ritenersi

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato.

2. Il Tribunale ha assolto entrambi gli imputati dal reato loro contestato, pur
ritenendone configurabile l’elemento oggettivo, sulla base del rilievo che
l’intervento edilizio realizzato, in relazione al quale è stata omessa la necessaria
denuncia preventiva dell’inizio dei lavori, benché eseguiti in zona classificata a

un fabbricato preesistente, debitamente autorizzato e inidoneo a determinare
una modificazione urbanistica sostanziale, con la conseguente modesta entità, ad
avviso del Tribunale, della lesione del bene giuridico protetto dalla norma
incriminatrice contestata.
Tale motivazione risulta, tuttavia, illogica, in quanto l’esistenza di un titolo
autorizzatorio e la modesta incidenza delle opere realizzate sul piano urbanistico
non escludono la configurabilità della violazione alla disposizione di cui all’art. 93
d.P.R. n. 380 del 2001, e, soprattutto, non consentono, di per sé, di ritenere
modesta o lieve la compromissione dell’interesse protetto da tale disposizione.
Questo è costituito dalla salvaguardia della pubblica incolumità dal rischio
sismico, in relazione a tutte le opere realizzate in zone classificate come
sismiche, a prescindere dalla loro entità e dai materiali utilizzati (Sez. 3, n. 9126
del 16/11/2016, Aliberti, Rv. 269303; Sez. 3, n. 48950 del 04/11/2015, Baio,
Rv. 266033; Sez. 3, n. 6591 del 24/11/2011, D’Onofrio, Rv. 252441), dalla loro
incidenza sull’assetto urbanistico del territorio, e anche dalla esistenza di idonei
titoli abilitativi, in quanto le norme impositive del controllo preventivo sulle opere
da realizzare in aree sismiche sono volte a salvaguardare interessi diversi (e cioè
la protezione della pubblica incolumità dal rischio sismico) rispetto a quelle
urbanistiche (volte a salvaguardare l’assetto del territorio e a garantirne
l’ordinato e armonico sviluppo), sicché il rispetto delle seconde è privo di rilievo
in ordine alla violazione delle prime, e non consente di ritenere di minore gravità
la relativa violazione.
Ne consegue la sussistenza del denunciato vizio di manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale, nel considerare
modesta la lesione del bene giuridico protetto dalla disposizione di cui è stata
contestata agli imputati la violazione, non ha preso in esame l’interesse a
presidio del quale è posta tale norma, bensì quello considerato da altre
disposizioni, e cioè quelle relative alla necessità di autorizzazione per la
realizzazione di interventi edilizi, a salvaguardia dell’assetto urbanistico del
territorio, e non ha considerato l’interesse della protezione della incolumità

3

rischio sismico, riguarda un intervento di restauro e risanamento conservativo di

pubblica dal rischio sismico, con la conseguente irrazionalità della scelta
compiuta dal Tribunale nella valutazione della modesta entità della lesione del
bene giuridico protetto.

3. Ne consegue la necessità di un nuovo esame sul punto nei confronti di
entrambi gli imputati, risultando insufficiente e caratterizzata dal suddetto vizio
di manifesta illogicità la valutazione compiuta dal Tribunale, essendo
configurabile il reato contestato sia nei confronti del direttore dei lavori sia
dell’esecutore degli stessi.

reato a chiunque violi le disposizioni richiamate (dunque anche quella di cui
all’art. 93, contenuta nel medesimo capo IV), cosicché la violazione assume la
natura di reato comune, che può essere realizzato dal proprietario, dal
committente, dal titolare della concessione edilizia e da qualsiasi altro soggetto
che abbia la disponibilità dell’immobile o dell’area su cui esso sorge, nonché da
coloro che abbiano svolto attività tecnica e iniziato la costruzione senza il
doveroso controllo del rispetto degli adempimenti di legge (Sez. 3, n. 49991 del
10/11/2015, Terenzi, Rv. 266420; Sez. 3, n. 35387 del 24/5/2007, Trozzo, Rv.
237537; Sez. 3, n. 887 del 10/12/1999, Scardellato, Rv. 215602; Sez. 3, n.
4438 del 10/4/1997, Biagiotti, Rv. 208031).
Con particolare riferimento alla figura del direttore dei lavori, si è affermato
che «(…) Il direttore dei lavori risponde del reato previsto dagli artt. 93 e 94
d.P.R. n. 380 del 2001, essendo anch’egli destinatario del divieto di esecuzione
dei lavori in assenza della autorizzazione ed in violazione delle prescrizioni
tecniche contenute nei decreti ministeriali di cui agli artt. 52 e 83 del citato
d.P.R., atteso che le disposizioni sulla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche,
prevedendo un complesso sistema di cautele rivolto ad impedire l’esecuzione di
opere non conformi alle norme tecniche, ha determinato una posizione di
controllo su attività potenzialmente lesive in capo al direttore dei lavori» (Sez. 3,
n. 33469 del 15/6/2006, Osso, Rv. 235122; v. anche Sez. 3, n. 49991 del

L’articolo 95 d.P.R. n. 380 del 2001 attribuisce, infatti, la responsabilità’ del

10/11/2015, Terenzi, Rv. 266420, citata; Sez. 3, n. 7775 del 05/12/2013,
Damiano, Rv. 258854; Sez. 3, n. 6675 del 20/12/2011, Lo Presti, Rv. 252021).
A conclusioni analoghe si è pervenuti anche con specifico riguardo agli
assuntori dei lavori (Sez. 3, n. 49991 del 10/11/2015, Terenzi, Rv. 266420,
citata; Sez. F, n. 35298 del 24/7/2008, Sparviero, Rv. 240665; conf. Sez. 3, n.
35387 del 24/5/2007, Trozzo, Rv. 237537, citata; Sez. 3, n. 33558 del
6/6/2003, Mosca, Rv. 225555).

4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al
Tribunale di Asti per nuovo esame, onde verificare, alla luce della concreta entità
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4

dell’intervento edilizio realizzato e dello stato, della condizione e della natura e
della morfologia dei luoghi, la configurabilità della causa di non punibilità di cui
all’art. 131 bis cod. pen. nei confronti di entrambi gli imputati, tenendo conto
dell’interesse sotteso alla disposizione incriminatrice contestata e al bene
giuridico dalla stessa protetto, rimanendo con ciò assorbite le doglianze
formulate dagli imputati con il primo e il secondo motivo di ricorso.

P.Q.M.

Così deciso il 20/4/2017

Annulla con rinvio la sentenza impugnata al Tribunale di Asti.

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