Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 783 del 17/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 783 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOUSSA ZICO N. IL 09/01/1980
avverso l’ordinanza n. 1909/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 05/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI; \
te/seAtit@. le conclusioni del PG Dott. -La /l ‘,
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Uditi difens r Avv.;

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Data Udienza: 17/12/2013

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 5 aprile 2013 il Tribunale di Sorveglianza di Roma
rigettava le istanze, avanzata dal condannato Zico Moussa, di ammissione alla
detenzione domiciliare, all’affidamento in prova ed alla semilibertà in ragione della
pericolosità sociale e dell’elevato rischio di recidiva del condannato, desunti dai
plurimi precedenti penali, dalla pendenza di altro giudizio, dalla presenza irregolare

espulsione e dall’assenza di attività lavorativa.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione
l’interessato a mezzo del difensore, il quale ha dedotto:
a) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o di
decadenza e di violazione e falsa applicazione degli artt. 127, 178 lett. c) cod. proc.
pen. per avere il Tribunale provveduto sulle sue richieste in difetto di
contraddittorio a causa dell’omessa notificazione all’interessato ed al suo difensore,
già designato anche quale domiciliatario, del decreto di fissazione dell’udienza
camerale;
b) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o di
decadenza e di violazione e falsa applicazione degli artt. 565 comma 6, 127, 178
lett. c) cod. proc. pen.: il Tribunale aveva assunto la propria decisione in pregiudizio
della facoltà per il condannato ed il suo difensore di presentare memorie e
documenti a sostegno dell’istanza di concessione delle misure alternative;
c) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e violazione
e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 565 cod. proc. pen., comma 9, 47,
47-ter e 50 ord. pen. per avere il Tribunale respinto le istanze del Moussa senza
che il reato commesso costituisse impedimento all’ammissione alle misure
alternative e senza avere considerato che egli disponeva di un domicilio stabile e di
un rapporto di convivenza con persona dotata di permesso di soggiorno e dedita a
lecita attività lavorativa, indice di inserimento nel contesto sociale, mentre la
condizione di irregolarità potrebbe essere sanata dalla presentazione di istanza per
l’assistenza alla figlia minore.
3. Con requisitoria scritta depositata il 23 luglio 2013 il Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione, dr. Enrico Delehaye, ha chiesto l’annullamento
dell’ordinanza impugnata, condividendo il primo motivo di ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e va dunque accolto.

1

nel territorio dello Stato, dalla pendenza di provvedimento amministrativo di

1. Il ricorrente solleva in primo luogo la questione di nullità degli atti e
dell’ordinanza impugnata per violazione del diritto di assistenza e di difesa della
parte proponente l’istanza, definita con provvedimento emesso all’esito del
procedimento in camera di consiglio, ma non ritualmente citata a comparire
all’udienza fissata per la sua trattazione.
1.1Dalla consultazione degli atti del procedimento, operazione consentita a
questa Corte per la natura processuale delle questioni sollevate con l’impugnazione,
tali da richiedere la considerazione diretta del materiale del fascicolo, risulta che

procedimento, riguardante l’ammissione del condannato Zico Moussa alle misure
alternative alla detenzione dallo stesso richieste con due distinte istanze, senza che
egli ed uno dei suoi difensori, l’avv.to Andrea Vitali, designato suo patrocinatore in
data 22/1/2013 ed autore della prima richiesta avanzata in data 23/1/2013,
avessero ricevuto rituale notificazione del decreto di fissazione dell’udienza in
camera di consiglio del 5/4/2013. Tale adempimento era in effetti avvenuto
soltanto nei riguardi del difensore avv.to Di Virgilio, e, quanto alla persona del
condannato istante, con ricerca del destinatario presso il domicilio eletto di Roma,
via Palnniro Togliatti n. 240, ove non era stato reperito per inesistenza del numero
civico, con la successiva consegna dell’atto direttamente al difensore ai sensi
dell’art. 161 cod. proc. pen., comma 4; tale domicilio non era però più attuale,
avendo nel frattempo il Moussa eletto un nuovo domicilio in Roma, via Carso n. 23,
contestualmente alla designazione dell’avv.to Vitali di Roma.
1.2 Ciò premesso, va rilevato che all’udienza camerale, né il condannato, né i
suoi due difensori di fiducia erano comparsi, venendo costoro sostituiti da un
difensore designato d’ufficio, il quale però non aveva sollevato alcuna questione
circa il vizio di notificazione del decreto di fissazione dell’udienza all’avv.to Vitali, il
che rende inammissibile perché tardiva l’eccezione sollevata sul punto per la prima
volta col ricorso in esame.
1.3 Invero, come affermato da questa Corte, l’omesso avviso, oppure la
mancata notifica dell’avviso della fissazione dell’udienza ad uno dei due difensori
dell’imputato determina non già l’ “assenza” della difesa, ma soltanto l’inosservanza
delle disposizioni concernenti l’assistenza dell’imputato, a norma dell’art. 178 lett.
c) cod. proc. pen., e quindi dà causa ad una nullità a regime intermedio, che deve
essere eccepita immediatamente, stante la disciplina dell’art. 182 cod. proc. pen.
dal patrocinatore presente, anche se questi sia stato nominato ai sensi dell’art. 97
cod. proc. pen., comma 4 (Cass. sez. 2, n. 3635 del 10/01/2006, Raucci, rv.
233339; Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, rv. 244187). Tale conclusione è
in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale
nella recente sentenza delle S.U. n. 22242 del 27/1/2011, Scibè, rv. 249651, che
2

effettivamente il Tribunale di Sorveglianza ha proceduto alla trattazione del

pure ha affrontato la questione in riferimento al giudizio celebrato in camera di
consiglio, ha affermato in motivazione: “sulla base della consolidata giurisprudenza
sopra citata deve rilevarsi che, nei procedimenti in cui è obbligatoria la presenza del
difensore, l’omesso avviso della data fissata per l’udienza ad uno dei due difensori
di fiducia dell’imputato deve essere eccepita ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod.
proc. pen. dall’altro difensore di fiducia presente o, in caso di assenza anche di
quest’ultimo, dal difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod.

all’art. 180 cod. proc. pen., poiché o l’eccezione non è stata formulata e la nullità
deve intendersi sanata, oppure l’eccezione pur essendo stata sollevata è stata
rigettata dal giudice e può essere riproposta anche con atto di impugnazione”.
1.4 Deve, invece, rilevarsi l’irritualità della notificazione del decreto di
fissazione dell’udienza nei confronti dell’istante, il quale aveva già eletto domicilio
presso lo studio dell’avv.to Andrea Vitali in Roma, via Carso n. 23, il che avrebbe
imposto di consegnare l’atto in tale domicilio e non, come avvenuto, di effettuare
ricerche al luogo di residenza, né presso l’altro difensore non domiciliatario ai sensi
dell’art. 161 cod. proc. pen., comma 4.
Ne è derivata la nullità assoluta ed insanabile degli atti e dell’ordinanza
impugnata per violazione del diritto di difesa a norma dell’art. 179 cod. proc. pen.,
1 comma e del modello procedimentale camerale, applicabile anche alle udienze
celebrate innanzi al Tribunale di Sorveglianza, per effetto del combinato disposto
degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., il che per il valore assorbente esime
dall’analisi delle altre doglianze proposte.
L’ordinanza va dunque annullata senza rinvio con la conseguente trasmissione
degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per il rinnovato esame della
domanda presentata dal condannato.

P . Q. M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Sorveglianza di Roma per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2013.

proc. pen.; ciò significa che è irrilevante verificare il limite di deducibilità di cui

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