Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7829 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7829 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TERMINI° GIUSEPPE N. IL 23/10/1965
avverso la sentenza n. 3894/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
16/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 16/12/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data
20 marzo 2012 dal Tribunale di Alessandria, appellata da TERMINI° Giuseppe, dichiarato responsabile del delitto di furto pluriaggravato, commesso il 4 luglio 2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato lamentando difetto di motivazione quanto alla misura
della pena.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di
merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i circa quaranta precedenti penali dell’imputato — elementi sicuramente rilevanti ex art. 133
C.P. — nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti
nell’apprezzamento della gravità dei fatti. Né il ricorrente indica elementi non considerati in positivo decisivi ai fini di una diversa valutazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di €. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2013.

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