Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7822 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7822 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANDRIOLA FRANCESCO N. IL 17/12/1955
ANDRIOLA MATTIA N. IL 05/05/1979
ARRICHIELLO ANTONIO N. IL 03/11/1948
avverso la sentenza n. 11246/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 16/12/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data
22 maggio 2012 dal Tribunale di Noli, appellata da ANDRIOLA Francesco, ANDRIOLA Mattia
ed ARRICHIELLO Antonio, dichiarati responsabili del delitto di formazione e detenzione di documenti validi per l’espatrio contraffatti, accertato il 20 settembre 2011.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo violazione di legge per la mancata
applicazione dell’art. 129 c.p.p.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto propone genericamente una doglianza in tema di responsabilità non proposta in sede di gravame, laddove poi la Corte di merito ha
rilevato che la responsabilità risultava dimostrata dalla flagranza del reato per la detenzione di
documenti falsi al momento dlel’intervento della polizia giudiziaria.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2013.

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