Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7821 del 19/11/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7821 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo
avverso l’ordinanza del 5 giugno 2015 del Tribunale di Bergamo, nel procedimento
penale a carico di MAHARY Natiyos, nato in Eritrea il 10/10/1984;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
udita la relazione del consigliere Paolo Antonio Bruno;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Mario
Fraticelli, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza pronunciata il 5 giugno 2015, nell’udienza preliminare nel
processo indicato in premessa, il Gup del Tribunale di Bergamo dichiarava
l’inefficacia dell’elezione di domicilio effettuata il 13.10.2013 e, conseguentemente,
la nullità di tutte le notificazioni effettuate con tale formalità, a partire da quella
Data Udienza: 19/11/2015
dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., disponendo la restituzione degli atti al
Pm.
Rilevava il giudicante che il verbale di identificazione ed elezione di domicilio era
stato redatto in lingua italiana, ove invece l’invito di cui all’art. 55 T.U.P.S. era stato
redatto con modulo multilingue, e tale circostanza induceva a ritenere che
l’imputato non avesse compreso che era sottoposto a procedimento penale e che
tutte le notificazioni gli sarebbero state effettuate al domicilio eletto presso il
difensore di ufficio.
cassazione, contestando – in riferimento agli artt. 143, 161, 177 ss cod. proc. pen.,
ai sensi dell’art. 606 lett. b) c) ed e) cod. proc. pen. – le argomentazioni in forza
delle quali era stato ritenuto che l’imputato non conoscesse la lingua italiana. Ha,
quindi, dedotto l’abnormità della decisione adottata, che determinava indebita
regressione del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato è, merita, pertanto accoglimento.
Ed invero, ha ragione il Pm ricorrente a dolersi della dichiarazione di inefficacia
dell’elezione di domicilio, peraltro in mancanza di eccezione di parte, sulla base di
presupposto non dimostrato e meramente congetturale di mancata conoscenza
della lingua italiana.
Di contro, era emerso che l’imputato era stato, compiutamente, edotto del
procedimento a suo carico, a seguito di traduzione in lingua da lui conosciuta.
2. Il provvedimento in esame è, dunque, abnorme, determinando indebita
regressione del procedimento e va, pertanto, annullato nei termini di cui in
dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti
al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.
Così deciso il 19/11/2015
Avverso l’anzidetto provvedimento, il Pm di Bergamo ha proposto ricorso per