Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7820 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7820 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BERGAMO
nei confronti di:
HASHEM ABDULKADER N. IL 05/02/1993
avverso l’ordinanza n. 6215/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BERGAMO, del 30/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere D tt. SILVANA DE
BERARDINIS;
lette/s,ofite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 19/11/2015

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza dibattimentale in data 30-1-2015 il GUP presso il Tribunale di Bergamo ,nel
procedimento a carico di HASHEM Abdulkader ,imputato non comparso-difeso d’ufficiopronunziava ordinanza come di seguito si specifica:
>Rilevato che l’imputato-cittadino eritreo-aveva eletto domicilio con verbale redatto in lingua
italiana;ritenuta la sussistenza del dubbio circa la comprensione della lingua italiana da parte
dell’imputato stesso,dichiara l’inefficacia della elezione di domicilio,avvenuta in data

dell’avviso ex art.415 bis CPP,e dispone la restituzione degli atti al PM.>
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bergamo deducendo:
1-la erronea applicazione della legge penale e violazione di legge processuale,per abnormità
del provvedimento,nella parte in cui il GIP disponeva la restituzione degli atti al PM.
Sul punto il requirente evidenziava che l’art.143 cpp trova applicazione solo per gli atti
compiuti successivamente alla emanazione del decreto legislativo del 4-3-2014.
Il PG in Sede ha formulato requisitoria chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso,per
manifesta infondatezza.

Il ricorso risulta dotato di fondamento.
Invero il provvedimento impugnato risulta emesso dal GIP in virtù di erronea applicazione della
norma processuale.
Va a riguardo richiamato l’indirizzo giurisprudenziale sancito da questa Corte,con sentenza
Sez.III-n.27067 del 23.6.2014-RV261508-per cui il diritto all’assistenza dell’interprete ,nei casi
e nei termini previsti dall’art.104,cornma quarto bis e dall’art.143,comma primo
,cod.proc.pen.,nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 4 marzo 2014 ,n.32,non è configurabile
in relazione ad atti e attività compiuti antecedentemente alla data di entrata in vigore della
citata modifica normativa.
In tal senso va condiviso il rilievo articolato dal PM ricorrente che evidenzia trattarsi di atto
risalente ad epoca antecedente alla normativa richiamata.
A ciò si deve aggiungere che l’ordinanza di trasmissione degli atti al PM ha determinato una
indebita stasi del procedimento,e in tal senso va rilevata l’abnormità del provvedimento di cui
si tratta,non rispondente ad alcun principio normativo nel vigente ordinamento,anche per
l’incertezza prospettata dal giudice nel rilevare la mancata conoscenza della lingua italiana da
parte dell’imputato,condizione che non legittima l’emissione dell’ordinanza dichiarativa di
inefficacia della elezione di domicilio.

6/6/2013,e la nullità di tutte le notificazioni eseguite con tale formalità,a partire da quella

Per tali rilievi va accolto il ricorso ,pronunziando l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato.
Consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.

PQM

Bergamo per l’ulteriore corso.

Roma,deciso in data 19 novembre 2015.

II Consigliere relatore

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di

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