Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7820 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7820 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STEVANOVIC MARKO N. IL 10/01/1990
avverso la sentenza n. 15377/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
21/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

A

Data Udienza: 16/12/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano applicava a STEVANOVIC Marko, a norma
degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di
furto in abitazione, commesso il 29 dicembre 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce violazione di legge per la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti che non prevedeva
né come condizione né come richiesta l’applicazione del beneficio che il giudice può applicare il
sede di patteggiamento solo quanto vi sia la specifica condizione oppure il beneficio sia richiesto
e non vi sia opposizione del Pubblico Ministero così che tale richiesta possa farsi considerare
come parte dell’accordo sia pure per implicito.
Nulla di tutto ciò si è verificato e la doglianza è manifestamente infondata.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 16 dicembre 2013.

e

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