Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 782 del 24/10/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 782 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LUCASELLI VITTORIO N. IL 01/01/1946
avverso la sentenza n. 647/2014 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 10/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;
Data Udienza: 24/10/2016
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente censura la motivazione dell’impugnata sentenza sostenendo
l’insufficienza degli elementi di prova a suo carico in ordine all’elemento
psicologico del reato. Eccepisce, inoltre, il difetto di giurisdizione dell’autorità
giudiziaria italiana, essendo il fatto commesso all’estero.
Quest’ultima eccezione è manifestamente infondata, in quanto legata alla
mera asserzione verbale del Lucaselli. Trattasi di questione già disattesa dalla
rilevato l’assenza di elementi indicativi del fatto che il reato sia stato commesso
all’estero; di contro, vari sono gli argomenti per sostenere la giurisdizione
italiana (luogo di smarrimento dell’assegno; luogo di residenza dell’imputato),
che oltretutto dovrebbe essere affermata anche solo in base ai criteri residuali di
cui agli artt, 6, comma 2, e 9, comma 2, cod. proc. pen.
Venendo all’altro motivo di ricorso, l’elemento soggettivo del delitto di
ricettazione è costituito dal dolo eventuale che – secondo l’insegnamento delle
Sezioni Unite – riguarda, oltre alla verificazione dell’evento, anche il reato
presupposto, consistendo, in questo caso, nella rappresentazione della possibilità
del provenienza illecita del bene ricettato e nell’accettazione di tale eventualità
(Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009 – dep. 30/03/2010, Nocera, Rv. 246323).
Nella specie, i giudici di merito hanno tratto il convincimento del dolo,
quantomeno eventuale, dell’imputato dall’ostinata e ingiustificata reticenza in
ordine alle circostanze di ricezione del titolo. Tale ragionamento, immune da vizi
logici e giuridici, si sottrae a censure di legittimità.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 24/10/2016.
Corte d’appello che – con ragionamento immune da vizi logici e giuridici – ha