Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 782 del 11/04/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 782 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MACRI’ UBALDA

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 20.12.2016, la Corte d’Appello di Milano, in parziale
riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 25.2.2016, ha
dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Brocolato Daniela Daria in
ordine ai reati relativi agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali dei mesi
da luglio a dicembre 2008 e da gennaio a febbraio 2009 perché i reati sono
estinti per maturata prescrizione ed ha rideterminato la pena per il residuo reato
relativo agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali dell’anno 2009, con
specifico riguardo alle mensilità di marzo, aprile, maggio, luglio ed agosto 2009,
esclusa la continuazione, in mesi 1, giorni 15 di reclusione ed C 150,00 di multa,
conferma nel resto.

Data Udienza: 11/04/2017

2. Con un unico motivo di ricorso, l’imputata deduce la violazione dell’art.
606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione all’assenza di motivazione sulla grave
crisi aziendale che aveva colpito la società e sulle sue difficoltà ad adempiere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Va data continuità all’orientamento espresso da questa Corte, secondo cui

sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2 D.L. n. 463 del 1983, conv. in
L. n. 638 del 1983) è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole
scelta di omettere i versamenti dovuti, sicché non rileva, sotto il profilo
dell’elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase
di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti
(Cass., Sez. 3, n. 3705/14, Rv 258056, PG in porc. Casella; si veda anche la
successiva n. 5755/14 non massimata).
Nella specie, il ricorso è assai generico perché non spiega le criticità della
società che avrebbero reso inesigibile la sua condotta né si confronta
criticamente con la motivazione sul punto della Corte territoriale.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto
che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per
la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del
procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in
data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il
ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso, 1’11 aprile 2017.

il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate

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