Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7819 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7819 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZAMMALI YOUSSEF N. IL 13/11/1984
avverso l’ordinanza n. 742/2014 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
08/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
lette/saflte le conclusioni del PG Dott.- i
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Uditi difensor Avv.;7

Data Udienza: 19/11/2015

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza in data 8.1.15 la Corte di Appello di Venezia ,rigettava l’istanza di restituzione in
termini ex art.175 cpp. formulata dal difensore nell’interesse di ZAMMALI Youssef,per proporre
impugnazione avverso la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Venezia in data 42-2011,parzialmente riformata dalla Corte territoriale con sentenza del 10-6-2013 ,in virtù
della quale era divenuta esecutiva la condanna a mesi sette di reclusione ed euro 500,00 di
multa,rilevando la propria incompetenza funzionale,in relazione alli intervenuta la definizione

-Con l’istanza il difensore aveva evidenziato che l’imputato era stato condannato in primo
grado per i capi a) e B) (a mesi 7 di reclusione €500,00 di multa,e per il capo C) alla pena di
gg-.10 di arresto ,€100 di ammenda,nonché a mesi 8 di reclusione per il capo D)-Che tale
sentenza era stata riformata in appello con sentenza del 10/6/2013,a seguito di impugnazione
del PG,con assoluzione dell’imputato dai capi C) e D),con formula ” perché il fatto non sussiste
“,con la conferma delle ulteriori disposizioni-l’istante aveva rappresentato inoltre di non avere
ricevuto notifica del titolo esecutivo,e di avere avuto conoscenza del provvedimento solo con
ordine di esecuzione della pena.

Il PG in Sede ha formulato requisitoria chiedendo dichiararsi non luogo a provvedere sulla
istanza di cui si tratta,rilevando che la competenza a decidere sulla istanza di restituzione in
termini per l’impugnazione avanzata nell’interesse dell’imputato,è della Corte di Appello
suddetta,secondo il disposto dell’art.175comma IV CPP.,essendo ininfluente la circostanza della
intervenuta conclusione del giudizio di appello nei confronti di altra parte del procedimento.

Vanno condivisi i rilievi formulati dal PG in Sede,dovendo richiamarsi in ordine alla competenza
per la definizione della istanza di restituzione nel termine di impugnazione i principi sanciti da
questa Corte,sulla corretta applicazione dell’art.175 CPP.v. Cass.13/9/1994-RV199445-per cui
la competenza a disporre la restituzione in termini per impugnare a norma dell’art.175,comma
quarto appartiene al giudice che procede per tale dovendosi intendere quello designato
dall’ordinamento a compiere gli atti ,non tutti necessariamente giurisdizionali,occorrenti per
l’esaurimento della fase che si è svolta davanti a lui e l’inizio di quella successiva-(si richiama
in senso conforme Cass.Sez.VI n.3181 del 4.12.98-RV212018-)
Da tale principio consegue che la competenza a definire l’istanza di cui si tratta è nella specie
della Corte di Appello di Venezia,alla quale devono essere trasmessi gli atti per il
provvedimento di rito-

del giudizio di appello,e disponeva la trasmissione degli atti alla Suprema Corte di Cassazione.

PQM

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Venezia perché provveda sull’istanza di
restituzione nel termine.

Il Consigliere relatore

Ronna,deciso in data 19 novembre 2015.

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