Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7818 del 16/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7818 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI RAGUSA
nei confronti di:
LUNGOCI CRISTIAN GHEORGHE N. IL 24/01/1986
TRINCA MARIAN N. IL 07/08/1986
DEHELEANU ION N. IL 16/08/1949
avverso l’ordinanza n. 100045/2013 TRIB.SEZ.DIST. di VITTORIA,
del 25/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 16/12/2013
IN FATTO E DIRITTO
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ragusa ricorre per cassazione avverso il provvedimento in data 25 febbraio 2013 del giudice monocratico della Sezione distaccata di Vittoria, che,
nel procedimento contro LUNGOCI Cristian+2, aveva dichiarato la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari perché notificato ai sensi dell’art. 148, co. 2° bis, c.p.p. a mezzo
di telefax, deducendo l’illegittimità del provvedimento per violazione della norma di riferimento.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto proposto contro provvedimento non
impugnabile essendo stato adottato nell’ambito del potere di controllo della regolarità
dell’esercizio dell’azione penale da parte del giudice del dibattimento e quindi non qualificabile
come abnorme, né autonomamente ricorribile in sede di legittimità anche se fosse, in ipotesi, errato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2013.