Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7816 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7816 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PEDONE IOLANDA N. IL 13/08/1971
avverso la sentenza n. 869/2012 TRIBUNALE di SAVONA, del
24/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 16/12/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen. il Giudice
monocratico del Tribunale di Savona ha applicato a Pedone Iolanda, per il delitto

nella misura di mesi due di reclusione;
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata,
personalmente, denunciando una violazione di legge in ordine alla mancata
pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell’articolo 129 cod.proc.pen. nonché
in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle
attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte,
positive e negative, previste dall’articolo 444 cod. proc. pen. per l’applicazione
della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dalla mancanza dei
presupposti per darsi luogo a pronuncia assolutoria ai sensi dell’articolo 129 cod.
proc. pen., come pure quella costituita dalla ritenuta congruità della pena; e ciò,
in difetto di elementi, ricavabili dal testo della medesima sentenza, dai quali
possa invece desumersi l’assenza di alcuna delle condizioni anzidette, basta ad
escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione
proprie delle pronunce del genere di quella impugnata (v. Cass. Sez. IV 13 luglio
2006 n. 34494 e Sez. I 10 gennaio 2007 n. 4688).
D’altra parte, non risulta indicata, nel ricorso, alcuna specifica ragione di
diritto per la quale, nella specie, l’articolo 129 cod.proc.pen. avrebbe dovuto
trovare applicazione ovvero l’accordo raggiunto fra le parti (e non modificabile in
alcun modo dal Giudice) sarebbe stato da respingere in punto di pena, la cui
quantificazione, salvo l’applicazione di una pena illegale o manifestamente
sproporzionata, è rimessa alla determinazione delle parti; né il ricorso contiene
alcuna indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla
concessione delle attenuanti generiche. Il che, in linea con il consolidato
orientamento di questa Corte, costituisce appunto causa di inammissibilità del
1

di cui all’art. 76 DPR n. 455/2000, la pena concordata con la Pubblica Accusa

gravame (v. Cass. Sez. IV 11 maggio 1992 n. 7768 e Sez. II 21 maggio 2003 n.
27930).
La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del processuali e della somma di euro 1.500 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16/12/2013.

pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

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