Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7814 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7814 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SESSA CARMINE N. IL 18/07/1964
avverso la sentenza n. 1341/2006 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
22/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 16/12/2013

Sessa Carmine ricorre avverso la sentenza 22.5.12 della Corte di appello di Perugia che ha
confermato quella in data 5.10.06 del locale tribunale con la quale è stato condannato, per il reato di
concorso in furto aggravato, alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per non essere state concesse le
attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali, senza però che i giudici di appello abbiano

l’imputato, soggetto tossicodipendente.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, dal
momento che del tutto legittimamente i giudici di merito hanno negato all’imputato le invocate
attenuanti generiche in considerazione dei ,
trattandosi di parametro considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis
c.p., a nulla rilevando — hanno sottolineato i giudici di appello — l’ammissione di colpevolezza
essendo l’imputato stato sorpreso in possesso degli oggetti poco prima rubati.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
e 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di e 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 16 dicembre 2013

considerato la condotta collaborativa e la situazione di grave disagio sociale in cui versava

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