Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7814 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7814 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI POTENZA
nei confronti di:
TARTARO SALVATORE N. IL 05/02/1978
avverso la sentenza n. 465/2013 TRIBUNALE di POTENZA, del
04/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA E
BERARDNIS;
lette/setffé le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/05/2015

FATTO E DIRITTO

Con sentenza emessa ai sensi dell’art.444 CPP il Giudice monocratico del Tribunale di Potenza
disponeva nei confronti di TARTARO Salvatore-imputato del reato di cui agli art.56-624-625
n.2 e 7 CP. l’applicazione della pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione / e della multa di
€70,00,previa concessione delle attenuanti generiche,ritenute equivalenti alle contestate

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG presso la Corte di Appello di
Potenza,deducendo:
-la violazione di legge inerente alla definizione della pena.
A sostegno del gravame il ricorrente evidenziava che nella specie era stato contestato il reato
di furto pluriaggravato,e che la pena edittale era pari ad un minimo di anni tre di
reclusione,€206,00 di multa; rilevava pertanto che la riduzione di pena per le attenuanti
generiche avrebbe dovuto essere eseguita sulla predetta pena edittale,dato il divieto di
bilanciamento delle generiche con le aggravanti ad effetto speciale,ex art.69 ultimo comma e
art.63 comma III CP.

Va rilevata l’inammissibilità de ricorso.
In primo luogo si osserva che secondo il testo della sentenza il giudice ha applicato la pena
concordemente richiesta dalle parti,che avevano tenuto conto della sussistenza di delitto
tentato ,applicando le attenuanti generiche e la diminuente del rito.
In secondo luogo deve rilevarsi che nel procedimento definito ai sensi dell’art.444 CPP .non è
consentito alle parti,una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo intervenuto sulla
definizione del trattamento sanzionatorio,dedurre con ricorso per cassazione motivi concernenti
la misura della pena,a meno che si versi in ipotesi di pena illegale.(v.in tal senso Cass.Sez.III
del 9.5.2001,n.18735-RV219852-):nella specie non è dato rilevare l’applicazione di pena
iilegale,in base alle censure articolate dai PG ricorrente ,che non fa riferimento alcuno alla
fattispecie di tentativo di furto ascritta all’imputato.
Vale inoltre menzionare il principio enunciato con sentenza Sez.VI,11.12.1998,n.3429RV212679,ove si stabilisce che la richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un
negozio giuridico processuale recettizio che,pervenuto a conoscenza dell’altra parte ,non può
essere modificato unilateralmente né revocato,e,una volta che il giudice abbia ratificato
l’accordo,non è più consentito alle parti-e,quindi,anche al pubblico ministero-prospettare
questioni e sollevare censure con riferimento alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del
fatto, alla soggettiva attribuzione,all’applicazione e comparazione delle circostanze / all’entità e
modalità di applicazione della pena.

aggravanti.

Deve altresì rilevarsi la manifesta infondatezza della censura riferita al divieto di bilanciamento
tra le circostanze attenuanti generiche con le aggravanti ad effetto speciale,atteso che il divieto
del giudizio di comparazione ex art.63,comma terzo CR si riferisce solo alle circostanze
omogenee(v.Cass.Sez.III,n.2134/2009-RV242178,ove si stabilisce che-in tema di
stupefacenti,quando la circostanza aggravante ad effetto speciale ,prevista dall’art.80 comma
secondo,d.p.r. 9 ottobre 1990 n.309 ,concorre con le circostanze attenuanti generiche,si
applica la previsione dell’art.69,comma quarto cod.pen.,ossia l’obbligatorio giudizio di

esclusivamente il concorso di circostanze omogenee)-

In conclusione va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso del PM.

Roma,deciso in data 12 maggio 2015.

Il Consigliere relatore

comparazione,e non la disposizione dell’art.63,comma terzo stesso codice,che riguarda

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