Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7811 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7811 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

Data Udienza: 16/12/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OMERI XHULIANO N. IL 17/05/1981
avverso la sentenza n. 348/2012 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
23/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

&

- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
che ha concluso per

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 23/10/2012, giudicando in sede
di rinvio disposto da questa Corte, ha condannato Omeri Xhuliano alla pena di

ingiustificato di coltello, danneggiamento e tentato incendio, nonché
falsificazione di carta di identità.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell’interesse
dell’imputato, l’avv. Angelo Bucci, il quale si duole, con unico motivo, della
mancata concessione delle attenuanti generiche, di cui l’imputato sarebbe
meritevole in considerazione del buon comportamento processuale e della
volontà, mostrata, di risarcire la vittima.

3. Dopo l’avviso di fissazione in camera di consiglio, il ricorrente ha chiesta la
trattazione del procedimento in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, siccome fondato su motivo non deducibile in
sede di rinvio e, a maggior ragione, inidoneo a fondare il successivo ricorso in
Cassazione.
Va ricordato, invero, che la Corte d’appello di Perugia ha giudicato su rinvio
disposto da questa Corte con sentenza del 12/4/2012, che ha annullato la
sentenza della Corte d’appello di Ancona dell’8/2/2011 limitatamente all’aumento
di pena disposto ex art.81, comma 4, cod. pen. Pertanto, contro la sentenza
emessa nel giudizio rescissorio non sono proponibili doglianze fondate su motivi
diversi da quelli per cui è stato disposto l’annullamento, poiché la sentenza di
cassazione, inoppugnabile per dettato di legge, copre il dedotto e il deducibile.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a
favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo quantificare in C 1.000.

P.Q.M.

2

w

anni sette di reclusione per tentato omicidio in danno di Cola Massimo, porto

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16/12/2013

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