Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 781 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 781 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATILDE CAMMINO
Dott. LUCIA AIELLI
Dott. GIUSEPPE SGADARI
Dott. VINCENZO TUTINELLI
Dott. COSIMO D’ARRIGO

ORDINANZA

– Presidente – Consigliere –

– Consigliere – Consigliere – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BLESSING ENOGIERU N. IL 12/06/1988
avverso la sentenza n. 12413/2015 GIP TRIBUNALE di BARI, del
26/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

REGISTRO GENERALE
N. 17884/2016

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorrente censura una sentenza di “patteggiamento” deducendo l’omesso
controllo dell’esistenza di condizioni di non punibilità, ai sensi dell’art. 129 cod.
proc. pen., limitata a una mera formula di stile.
Invero, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta
delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo della
motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la

5, n. 31250 del 25/06/2013 – Fede, Rv. 25635901).
Tale circostanza non ricorre nel caso di specie ed anzi non è neppure
prospettata dall’imputato.
Per tali ragioni, l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in euro 2.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 24/10/2016.

sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

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