Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7806 del 16/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7806 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONANNO ORAZIO N. IL 20/08/1964
avverso l’ordinanza n. 140/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
20/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 16/07/2013

Ritenuto in fatto.
Con ordinanza del 20 giugno 2012 la Corte d’appello di Messina, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Orazio Bonanno,volta ad
ottenere la sostituzione in trenta anni di reclusione della pena dell’ergastolo con
isolamento diurno per un periodo di sei mesi, inflitta con la sentenza n. 12/01 della
Corte d’assise d’appello di Messina. Dichiarava, inoltre, estinta per condono la pena

sentenze emesse rispettivamente il 12 maggio 1997 dalla Corte d’appello di
Messina, il 3 dicembre 2001 dal Tribunale di Milano, il 27 aprile 2005 dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Cerinola. Dichiarava
\
la propria incompetenza in favore del Tribunalyn relazione allevulteriori istanze del
condannato.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente
Bonanno il quale, anche mediante alcune memorie, formula censure di violazione di
legge e vizio della motivazione.

Osserva in diritto.
Il ricorso é manifestamente infondato.
Lo stesso articola censure che non hanno alcuna corrispondenza con il
contenuto del provvedimento adottato e, quindi, sono del tutto aspecifiche, non
contenendo alcuna critica alla ratio decidendi seguito dal giudice dell’esecuzione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 16 luglio 2013.

detentiva nella misura di tre anni di reclusione e l’intera pena pecuniaria di cui alle

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