Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7803 del 16/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7803 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VERDIANXI MARCELLO N. IL 14/06/1963
avverso l’ordinanza n. 4894/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di PISA,
del 17/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 16/07/2013

Ritenuto in fatto.

Con provvedimento del 17 ottobre 2012 il Magistrato di sorveglianza di Pisa
dichiarava non luogo a provvedere in ordine all’istanza avanzata da Marcello
Verdiani, volta ad ottenere la remissione di debito (asseritamente riferita alle spese
del procedimento conclusosi con sentenza del 27 maggio 2012 del Tribunale di
Grosseto, non definitiva, i cui importi non erano, allo stato, né liquidi né esigibili),

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente
Verdiani il quale deduce di versare in precarie condizioni economiche.
Osserva in diritto.

Il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1,1ett. c), c.p.p. in
relazione all’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. per carenza del requisito della
specificità dei motivi, affatto privi di correlazione con la ratio decidendi del
provvedimento.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 16 luglio 2013.

motivando che l’invito al pagamento non concerneva spese di giustizia.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA