Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7802 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 7802 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

Cari Tamara nata a Montecchio Maggiore il 26.1.1958
avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 238/2013 datata 8.5.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Antonio Gialanella , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 16/01/2014

4

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1.-Cari Tamara ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di
Bolzano che ha applicato la pena concordata in ordine ai reati di cui all’ art. 648 cod.pen.
aggravato dalla recidiva pluri circostanziata, lamentando il vizio di motivazione in relazione
all’abnormità dell’ordinanza di revoca dell’ammissione al rito abbreviato e di trasformazione

qualificazione giuridica del fatto.
2.-

Il

ricorso

è

manifestamente

infondato

e

,pertanto,

inammissibile.

In ordine al primo motivo, con decisione che questo collegio condivide e fa propria,questa
Corte ha già decisio che :” Una volta che l’imputato abbia chiesto ed ottenuto l’applicazione

della pena ex art. 444 cod. proc. pen., egli non può più dolersi dell’irrituale trasformazione del

in rito di patteggiamento della pena ed in ordine alla carenza di motivazione in ordine alla

rito abbreviato in patteggiamento, trattandosi di una nullità relativa dell’accordo che non può

essere dedotta dalla parte che vi ha dato o ha concorso a darvi causa, senza subirne alcun
concreto ed attuale pregiudizio.”
In ordine al secondo motivo, con decisione che il collegio fa propria, questa Corte ha già
ritenuto che : “Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e

seg. c.p.p.), (queste) non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni
incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la
relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come
giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata
della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche

assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa
prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la
semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo
intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p.
conformemente ai criteri di legge”. (Cass., sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240).
3. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1500,00, tenuto conto del fatto
che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso senza versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”.(CorteCost.N.186/2000).
P.Q.M.

2

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
16 gennaio 2014

deciso in Roma, camera di consiglio del

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