Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7801 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 7801 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HUSSIEN MOHAMED N. IL 06/01/1953
avverso l’ordinanza n. 2422/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del
15/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
1ette/s9tite le conclusioni del PG Dott.

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1.1.

Deve aggiungersi che, come osservato dal P.G. nella sua

requisitoria scritta, «il confuso ordito motivazionale [del ricorso] non

risulta investire la giustificazione – la partecipazione attiva del ricorrente
al giudizio – su cui il provvedimento impugnato ha fondato la pronuncia
reiettiva: donde la genericità e la manifesta infondatezza del ricorso>>.

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai
sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché – apparendo evidente dal contenuto dei motivi
che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità
per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto
dell’entità di detta colpa – della somma di Euro mille in favore della
Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla
Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, udienza pubblica 19 novembre 2013.

«E’ inammissibile per difetto di specificità il ricorso fondato su una

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