Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 780 del 24/10/2016
Penale Sent. Sez. 7 Num. 780 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI FEDE ANTONINO N. IL 20/05/1949
avverso la sentenza n. 27/2015 TRIBUNALE di CATANIA, del
22/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;
Data Udienza: 24/10/2016
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Antonino Di Fede propone ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe,
con la quale è stato condannato per il delitto di cui all’art. 635 cod. pen.
Il reato non è più previsto dalla legge come reato e tale profilo risulta
assorbente rispetto a ogni censura dedotta. Infatti, l’imputato è chiamato a
rispondere del delitto di danneggiamento semplice, la cui rilevanza penale è
L’aboliti° criminis prevale anche sulla remissione di querela, comportando
una formula di proscioglimento più liberatoria e quindi più favorevole per
l’imputato.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il
fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto
dalla legge come reato ai sensi del d.lgs. n. 7/2016.
Così deciso il 24/10/2016.
stata abrogata dall’art. 2 d.l. 15 gennaio 2016, n. 7.