Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 780 del 04/04/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 780 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
DENTUTI SAVERIO, nato a Bari il 17.5.1952

avverso la sentenza in data 19.5.2016 della Corte di Appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 19.5.2016 la Corte di Appello di Milano ha
integralmente confermato la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale della
stessa città che ha condannato Saverio Dentuti alla pena di 8 mesi di reclusione
ed C 8.000 di multa, ritenendolo responsabile del reato di cui all’art.6 commi 1 e
7 I. 401/1989, così riqualificato il fatto originariamente contestatogli, per aver
contravvenuto al divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive, impartitogli con un Daspo del 19.3.2008, in occasione dell’incontro di
calcio Milan-Palermo tenutosi a Milano il 15.10.2011.
Avverso la suddetta sentenza l’imputato ha proposto, tramite il proprio
difensore, ricorso per Cassazione articolando un unico motivo con il quale

Data Udienza: 04/04/2017

deduce, in relazione al vizio di legge processuale, che la riqualificazione in corso
di giudizio abbreviato dell’imputazione ai sensi dell’art. 6 1.401/1989, reato per il
quale era stato condannato, a fronte dell’originaria contestazione di lancio di
materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di
manifestazione sportiva ex art.6-bis della stessa legge, deve ritenersi lesiva del
proprio diritto di difesa, avendogli precluso la possibilità di modificare la scelta
del rito abbreviato prediligendo invece una richiesta di patteggiamento, così
come di citare testi o produrre documenti. In tal caso sarebbe stato necessario

trasmettesse gli atti al pubblico ministero altrimenti determinandosi la violazione
dell’art.521 c.p.p., espressione del principio generale di correlazione tra accusa e
sentenza. Sostiene che anche secondo la giurisprudenza della Corte EDU l’atto di
accusa riveste un ruolo fondamentale nell’esercizio dell’azione penale,
assolvendo con la sua notificazione alla finalità di rendere l’imputato edotto della
base giuridica e fattuale di quanto gli viene contestato, e dunque non soltanto
del fatto materiale, ma anche della relativa qualificazione giuridica e che la
riqualificazione del fatto consentita dal diritto interno deve comunque garantire
all’accusato la comunicazione del mutamento dell’accusa in tempo utile a
consentirgli l’approntamento delle proprie difese in termini effettivi e concreti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, traducendosi nelle stesse censure svolte con il ricorso in appello e
motivatamente disattese dalla Corte territoriale, deve ritenersi inammissibile per
difetto di specificità. Come reiteratamente affermato da questa Corte, la
mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per
la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, la quale non potendo ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato, cade nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a
norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità (ex multis Sez.
4, n. 34270 del 03/07/2007 – dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 4,
n.18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012 -, Pezzo Rv. 253849). Nella specie il
confronto argonnentativo con la sentenza impugnata è, invero, solo apparente
atteso che le argomentazioni spese dalla difesa a fondamento della spiegata
doglianza attengono, così come le massime giurisprudenziali citate, alla diversa
problematica del mutamento del fatto che nulla hanno a che vedere con la sua
qualificazione giuridica quando, come nella specie, il fatto sia rimasto immutato
non solo nel suo nucleo essenziale, ma altresì nella stessa descrizione materiale
della condotta in tutti gli elementi che la compongono.

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che il GUP, una volta accertato che il fatto era diverso da quello contestato,

La sentenza impugnata ha ben evidenziato come nessuna modificazione del
fatto contestato sia stata effettuata dal PM, essendo stato il suo intervento volto
alla mera riqualificazione giuridica, correttamente ricondotta, in aderenza agli
stessi elementi costitutivi dell’episodio descritto nell’imputazione, rimasto
immutato, al reato di cui all’art.6 1.401/1989. Consistendo il fatto storico
contestato nella violazione del divieto imposto all’imputato di frequentazione dei
luoghi ove si svolgono le competizioni sportive, erronea era, invece, la

od utilizzo di oggetti pericolosi e l’invasione di campo, che non corrispondevano
ai fatti descritti nell’imputazione. Se rientra indiscutibilmente nei poteri
dell’organo giudicante la riqualificazione giuridica del fatto contestato in quanto
l’esatta attribuzione del nomen juris del reato è connaturale all’esercizio della
giurisdizione, deve a fortiori ritenersi consentita la rettificazione della
qualificazione giuridica del fatto, inalterato nella descrizione formulata
nell’imputazione, da parte dell’organo accusa, trattandosi di un’operazione di
mera emendati° e perciò correttamente assimilata dalla Corte territoriale alla
rettifica di un errore materiale.
Il principio informatore della contestazione dell’accusa è quello di assicurare
all’imputato la possibilità di espletare la propria difesa rispetto ad ogni elemento
dell’imputazione: pertanto, per giudicare della validità della contestazione, si
deve aver riguardo alla specificazione del fatto contenuta nel capo di
imputazione, più che all’enunciazione delle norme legislative delle quali si
contesta la violazione. Né d’altra parte, come già affermato da questa Corte in
un risalente arresto, il cui principio ben si attaglia all’attuale procedimento,
l’omessa od erronea indicazione delle norme indicate nell’imputazione non
produce nullità del decreto di citazione, quando il fatto sia stato contestato nel
suo esatto contenuto materiale, in modo che su di esso e .sulle sue
caratteristiche non possa essere insorto equivoco, non essendovi alcuna sul titolo
del reato (Sez. 6, n. 7711 del 28/05/1974 – dep. 29/10/1974, Andreini, Rv.
128332).
Né, infine, può ritenersi che siffatta riqualificazione fosse preclusa
nell’ambito di un giudizio abbreviato, atteso che la preclusione per il PM di
procedere alla modificazione dell’imputazione, in quanto il giudizio medesimo
deve svolgersi secondo la sua struttura tipica, e cioè allo stato degli atti e con la
conseguente immutabilità dell’originaria imputazione, non si estende alla diversa
definizione giuridica del fatto che lascia inalterato il principio del contraddittorio
ed il conseguente diritto di difesa dell’imputato (Sez. 6, n. 9213 del 26/09/1996
– dep. 22/10/1996, Martina, Rv. 206207 che ha affermato che il potere del
giudice di dare in sentenza al fatto una definizione giuridica diversa da quella

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qualificazione (ex art. 6-bis 1.401/1989 1 -gjuridica originaria) concernente il lancio

enunciata nell’imputazione, previsto dall’art. 521, comma primo, cod. proc. pen.,
è esercitabile anche con la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, non
rilevando che in tale rito non sia applicabile, per l’esclusione fattane dall’art. 441,
cod. proc. pen., l’art. 423 cod. proc. pen., in quanto tale ultima norma prevede
soltanto la facoltà del pubblico ministero di modificare l’imputazione procedendo
alla relativa contestazione, non avendo nulla a che vedere con l’autonomo ed
esclusivo potere-dovere di dare al fatto una diversa definizione giuridica).
Segue all’esito del ricorso la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616

equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 4.4.2017

cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma

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