Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 78 del 23/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 78 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PREffSO-GORTE4)~0 DI VENEZIA
nei confronti di:
1) STEVANATO MATTEO N. IL 30/09/1975 * C/
avverso la sentenza n. 5865/2009 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
22/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
C25f u3
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

c Le,to i

Uditi difensor Avv.;

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I

0.–

Data Udienza: 23/11/2012

cc 5 stevanato

Motivi della decisione
Il Gip del Tribunale di Venezia ha emesso sentenza di non doversi
procedere per intervenuta oblazione nei confronti di Stevanato Matteo, imputato
del reato di cui all’art. 186, lettera B, del codice della strada.

sanzionato congiuntamente con pena detentiva e pecuniaria; sicché non
esistevano le condizioni per l’ammissione ali’ oblazione ai sensi dell’art. 162 bis
cod. pen., e per la conseguente adozione della pronunzia estintiva.
Il ricorso è fondato
La sentenza impugnata dà correttamente atto che indebitamente
l’imputato è stato ammesso all’ oblazione, trattandosi di fatto qualificato come
violazione dell’articolo 186, comma 2, lettera B, del richiamato codice della
strada. Tuttavia, si aggiunge, è stato versato l’imposto dovuto, sicché l’atto di
ammissione all’ oblazione non può essere revocato e va comunque emessa la
pronunzia estintiva.
Tale valutazione deve essere censurata. Invero questa Corte ha
ripetutamente enunciato il condiviso principio che quando il giudice abbia
ammesso l’imputato all’oblazione discrezionale di cui all’art. 162 bis cod. pen,
fissandogli un termine per il pagamento e rinviando il processo per la verifica
della sua regolarità, l’adempimento dell’obbligo pecuniario è sufficiente a
produrre l’effetto estintivo del reato. Lo stesso principio è stato affermato con
riguardo all’oblazione non discrezionale di cui all’art. 162 cod. pen. Tali
enunciazioni, tuttavia, afferiscono alle situazioni nelle quali l’ammissione
all’oblazione è avvenuta in presenza delle condizioni di legge; e rimarcano
l’esclusione della possibilità di esperire accertamenti di merito prodromici
all’adozione di pronunzia di condanna o di proscioglimento con formula più
favorevole, consentita solo nel caso in cui l’insussistenza del fatto o la sua non
attribuibilità all’imputato emerga dal tenore dell’imputazione (Cass. I,
14/2/2008, Rv. 239510; Cass. III, 14/3/2012, Rv. 252396; Cass. IV, 18/9/2006,
Rv. 235021).
Diversa la situazione nella quale, come nel caso in esame, il giudice
chiamato ad emettere la pronunzia richiesta riscontri che non sussistono le
condizioni previste dalla legge perché sia dichiarato l’effetto estintivo. L’erroneità
dell’atto di ammissione all’oblazione non può costituire, come è naturale, un
vincolo estrinseco, formale, all’esercizio della funzione, ontologicamente propria

Ricorre il Procuratore generale deducendo che il reato in esame è

dell’atto decisorio, afferente alla verifica in ordine alla legalità della sentenza
estintiva. Erroneamente, dunque, il Tribunale di Venezia si è ritenuto astretto al
vincolo costituito dal provvedimento di ammissione all’oblazione e dal pagamento
di quanto dovuto; ed ha emesso una pronunzia liberatoria pur nella dichiarata
consapevolezza che non ricorrevano le condizioni di cui al richiamato art. 162
bis.
La sentenza deve essere conseguentemente annullata senza rinvio; e gli
atti vanno trasmessi alla Corte d’appello di Venezia per il giudizio ai sensi

appellabile e nel giudizio di appello non si sarebbe dovuta annullare la prima
sentenza, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art.
604 cod. proc. pen. (In tal senso già Cass. IV, 16 ottobre 2008, rv. 241061).

P qm
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti
alla Corte d’appello di Venezia per il giudizio.

Roma 23 novembre 2012

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco

BIELT,t-L„

IL PRESIDENTE
Lirvl
Francesco MARZANO)

0.41403 Lo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen. Infatti, si è in presenza di sentenza

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