Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 78 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 78 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Boccia Donato, nato il 10/01/1954;

Avverso l’ordinanza n. 2573/2014 emessa il 29/04/2015 dal G.I.P. del
Tribunale di Avezzano;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott.
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata;

Data Udienza: 10/11/2015

..

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 29/04/2015, il G.I.P. del Tribunale di Avezzano
rigettava l’istanza di dissequestro dei beni di cui al decreto di sequestro emesso
il 30/11/2014 nei confronti di Donato Boccia, a margine del suo arresto in
flagranza del reato, connesso allo svolgimento di attività di bracconaggio, posta
in essere in concorso con Gianni Di Vincenzo, all’interno del Parco Nazionale
d’Abruzzo, in relazione al quale veniva applicata all’indagato la misura

I due indagati, in particolare, venivano sorpresi mentre si trovavano a
caccia, in abiti e con attrezzatura venatoria, in località Anterna; dopo averli
inseguiti, gli agenti del Corpo Forestale di Gioia di Marsi intimavano di fermarsi ai
due soggetti, che però si davano alla fuga procedendo in direzioni diverse;
venivano, infine, individuati e arrestati dopo un breve inseguimento.
Dopo l’arresto in flagranza di reato del Boccia, gli agenti del Corpo Forestale
di Gioia di Marsi eseguivano una perquisizione domiciliare presso l’abitazione
dell’indagato, nel corso della quale venivano sequestrati numerosi oggetti, tra i
quali alcuni palchi di cervo, uccelli e mammiferi imbalsamati, una fondina in
cuoio, una pressa per ricarica di cartucce, carne congelata di cinghiale e
bossolame vario.

2. Avverso tale ordinanza il Boccia, a mezzo del suo difensore, ricorreva per
cassazione, deducendo due motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso, si deduceva violazione di legge, con specifico
riferimento alla perdita di efficacia del sequestro, eseguito presso l’abitazione
dell’indagato, ubicata a Tivoli, in via della Rosolina n. 61, in quanto il suddetto
provvedimento cautelare non era mai stato notificato nei termini di cui all’art.
355, comma 2, cod. proc. pen.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduceva vizio di motivazione, in
relazione al fatto che i beni sequestrati non erano riconducibili all’attività
delittuosa per la quale si procedeva nei confronti del Boccia, in relazione alla
quale nel provvedimento impugnato non era contenuto alcun passaggio
argomentativo idoneo a comprendere la pertinenza probatoria di tali beni.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

1. Il ricorso è fondato in accoglimento del secondo motivo di ricorso che
deve ritenersi assorbente rispetto all’ulteriore doglianza difensiva.
Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è
esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e
processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere
ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o
assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice

talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere
oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del
28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).
Alla luce di tali parametri ermeneutici questa Corte osserva che l’ordinanza
impugnata ha esplicitato il percorso argonnentativo sulla base del quale l’istanza
di dissequestro proposta dal Boccia veniva rigettata utilizzando formule generali,
astrattamente riferibili a qualsivoglia situazione concreta, senza dare conto delle
deduzioni difensive e della pertinenza dei beni sequestrati – analiticamente
descritti a pagina 2 del ricorso in esame – all’attività delittuosa oggetto di
contestazione, con un’evidente elusione dei parametri ermeneutici che si sono
richiamati.
Esemplare, da questo punto di vista, è il passaggio conclusivo dell’ordinanza
impugnata, esplicitato a pagina 1, nel quale il rigetto dell’istanza di dissequestro
veniva giustificato sulla base del titolo di reato per il quale si procedeva nei
confronti del Boccia, senza alcun riferimento motivazionale, nemmeno

per

relationem, né ai profili rituali pur dedotti dalla difesa del ricorrente, né alla
pertinenza di tali beni alla fattispecie cui si procedeva.
Queste conclusioni si impongono alla luce della giurisprudenza di legittimità
consolidata con specifico riferimento alla motivazione dell’ordinanza confermativa
del sequestro probatorio, secondo cui: «La motivazione dell’ordinanza
confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge – quando
le argomentazioni in ordine al “fumus” del carattere di pertinenza ovvero di
corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle
peculiarità del caso concreto» (cfr. Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini,
Rv. 20314).

2.

Queste

incongruità

motivazionali

impongono

l’annullamento

dell’ordinanza impugnata, con conseguente rinvio al G.I.P. del Tribunale di
Avezzano per nuovo esame.
3

di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di
Avezzano.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 novembre 2015.

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