Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7796 del 19/11/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7796 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: BELTRANI SERGIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PAOLTRONI GIOVANNI N. IL 31/08/1958
avverso la sentenza n. 2772/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
09/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aufo-to YL
che ha concluso per ì-e
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Data Udienza: 19/11/2013
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RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe,
ha confermato, quanto all’affermazione di responsabilità, la sentenza
con la quale il Tribunale della stessa città – sez. _lesi in data 16
settembre 2009 aveva dichiarato l’odierno ricorrente colpevole della
ricettazione (considerata di particolare tenuità) di un assegno bancario
17 febbraio 2005), riducendo la pena, avendo ritenuto la predetta
attenuante speciale prevalente sulla contestata recidiva reiterata
specifica.
2.
Avverso tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio di un
difensore iscritto nell’apposito albo speciale) ha proposto ricorso per
cassazione, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – inosservanza ed erronea applicazione di legge, nonché mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (lamentando
che l’imputato sarebbe responsabile unicamente del reato di cui algi
artt. 485-491 c.p.).
3.
All’odierna udienza pubblica, dopo il controllo della regolarità
degli avvisi di rito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e
questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato
mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1. La Corte di appello (f. 6) ha valorizzato, a fondamento della
qualificazione giuridica del fatto accertato, il rilievo che
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1.1. A fronte di tali ineccepibili argomentazioni, il ricorrente ha
reiterato più o meno pedissequamente doglianze già costituenti oggetto
di appello e già disattese dalla Corte di appello con motivazione,
esauriente, logica, non contraddittoria, e pertanto incensurabile in questa
seguito dalla sentenza impugnata.
2. Il rigetto totale, nel suo complesso, del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, udienza pubblica 19 novembre 2013.
sede, senza adeguatamente confrontarsi con il percorso argomentativo