Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7793 del 19/01/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7793 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
STANZIONE GAETANO N. IL 12/10/1969
CIANFRUGLIA RAFFAELLA N. IL 29/11/1978
avverso la sentenza n. 7064/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di NAPOLI, del 12/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 5
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 19/01/2016

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza ex art.425 c.p.p. emessa in data 12 gennaio 2015 il G.U.P. del
Tribunale di Napoli dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Stanzione Gaetano e
Cianfruglia Raffaella in ordine al reato di omicidio colposo loro ascritto perché il fatto non
costituisce reato.
2. La vicenda trae origine dal sinistro stradale avvenuto in Napoli 1’1.9.2012 nel
quale aveva perso la vita Lassandro Giuseppe: questi, nel percorrere a bordo della sua

stato di alterazione psico-fisica correlata all’uso di sostanze stupefacenti, aveva effettuato
una imprudente manovra di sorpasso e, anche a causa del manto stradale dissestato,
aveva perso il controllo del mezzo ed era rovinato al suolo impattando prima contro
l’autovettura Citroen di proprietà dello Stanzione, in sosta irregolare con posizione
perpendicolare all’asse viario, e poi contro la Suzuki della Cianfruglia, parcheggiata in
seconda fila, sotto la quale veniva poi spinto, raggiunto dal motoveicolo dal quale era
stato sbalzato.
3. Nella imputazione si ipotizzava che la violazione da parte degli automobilisti,
oltre che di regole di normale prudenza e diligenza, di specifiche norme sulla disciplina
della circolazione stradale, e segnatamente delle prescrizioni di cui agli artt.157 e 158
C.S., avesse contribuito a cagionare la morte del motociclista, deceduto poco dopo la
caduta a causa delle gravissime lesioni multiple riportate nell’incidente, con trauma
cranio-encefalico e toraco-addominale e conseguente shock traumatico secondario.
4. All’esito delle indagini preliminari, il P.M. formulava richiesta di archiviazione, in
base ad una consulenza tecnica che aveva individuato nel comportamento pericoloso del
Lassandro la esclusiva causa del sinistro e ritenuto ininfluenti sia le condizioni di
disconnessione del manto stradale sia la sosta irregolare dei veicoli, poiché la morte era
derivata dal grave traumatismo dovuto al violentissimo impatto a terra del motociclista.
5.

Su opposizione delle parti offese, che avevano depositato una propria

consulenza – secondo la quale le buche e gli avvallamenti avevano contribuito alla
perdita di controllo del mezzo, mentre la presenza dei due veicoli in sosta irregolare
aveva di fatto ridotto la larghezza utile della strada – il G.I.P. riteneva necessarie ulteriori
indagini.
6. Veniva quindi nominato dal P.M. un nuovo consulente, il quale riteneva la
responsabilità concausale dei soggetti che avevano parcheggiato irregolarmente le
rispettive auto affermando che: 1) l’assenza del veicolo Suzuki sulla traiettoria del
conducente del motociclo avrebbe consentito allo stesso motociclista di percorrere
ulteriori 6 mt. circa in poco più di un secondo, senza trovare ostacoli e con conseguenze
diverse dell’epilogo; 2) l’assenza del veicolo Citroen avrebbe consentito di percorrere altri
15 mt. in due secondi impattando contro altre eventuali auto in sosta o in assenza

moto la via Caio Duilio, uscita galleria “Quattro Giornate”, a velocità molto elevata e in

finendo la corsa nei pressi del marciapiede, con conseguenze diverse da quelle realmente
accadute.
All’esito di tale supplemento istruttorio il P.M. esercitava quindi l’azione penale con
richiesta di rinvio a giudizio.
7. Il G.U.P. perveniva invece a sentenza di proscioglimento nei confronti dei due
automobilisti, escludendo un nesso di causalità diretta tra la violazione delle norme del
codice della strada e l’evento: riteneva in particolare che la causa certa che aveva
portato alla morte del Lassandro era stata la condotta di guida dello stesso conducente, il

di alterazione dovuto all’uso di sostanze stupefacenti, aveva impattato al suolo ad una
velocità nettamente superiore agli 80 km/h subendo sin da quel momento un gravissimo
politraumatismo. La presenza delle due auto in sosta irregolare si poneva quindi in un
rapporto non di causalità giuridica ma di mera occasionalità con l’evento, poiché la
conclusione che il sinistro si sarebbe verificato con conseguenze diverse, cui era giunto il
secondo consulente del P.M., era non dimostrata e non ancorata ad alcun elemento
scientifico certo, non conoscendosi neppure se le lesioni mortali si fossero prodotte e in
che misura già prima dell’impatto contro le due autovetture.
8. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la
Corte d’Appello di Napoli per contraddittorietà e •illogicità della motivazione, che come
tale non poteva condurre al proscioglimento degli imputati, dovendosi invece ritenere la
posizione irregolare delle due autovetture concausa della morte del Lassandro.

CONSIDERATO IN DIRITTO
9. Il ricorso è tardivo e come tale inammissibile.
Risulta dagli atti che la sentenza del G.U.P., all’esito della udienza del 12 gennaio
2015, venne depositata il successivo 6 febbraio e di tale deposito venne data
comunicazione alla procura Generale con avviso ricevuto il 10 febbraio.
Il ricorso per cassazione è stato proposto solo in data 26 marzo 2015, ormai
decorsi i termini utili ad impugnare ex art. 585 c.p.p.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 gennaio 2016

CORTE SUPREMA DI CA*

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quale per la velocità di marcia all’uscita dal tunnel, pari ad almeno 102 km/h, e lo stato

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