Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7792 del 19/01/2016

Penale Sent. Sez. 4 Num. 7792 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza n. 185/2015 TRIBUNALE di POTENZA, del
07/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO BELLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 19/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Il giudice monocratico del Tribunale di Potenza con sentenza in data
7.4.2015 applicava a A.A., su sua richiesta e con il consenso del
PM, la pena di giorni 5 di arresto ed € 750 di ammenda in relazione alla
contravvenzione di cui all’art.186 II co lett.b e co. 2 sexies

C.d.S.,

pena con il lavoro di pubblica utilità nella corrispondente misura di giorni 8
da eseguirsi presso la CRI – Comitato provinciale di Potenza, disponendo che
la esecuzione della pena sostitutiva avvenisse entro 30 giorni dalla data di
irrevocabilità della sentenza; con successiva ordinanza assunta ai sensi
dell’art.186 co.9 bis C.d.S. il giudice, verificata la regolare esecuzione della
pena sostitutiva come da comunicazione da parte del DAP, in data 24 luglio
2014 dichiarava la estinzione del reato di cui alla superiore sentenza e
disponeva la riduzione della sospensione della patente di guida in mesi
quattro giorni 15.
2.

Con ricorso depositato in data 27.5.2015 la difesa di A.A. chiedeva
l’annullamento della suddetta sentenza denunciando con un primo motivo
violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art.186 comma IX bis
C.d.S. laddove, per garantire un effettivo effetto premiale del beneficio di cui
alla suddetta norma, relativamente alla dimidiazione del periodo di
sospensione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida, il giudice avrebbe dovuto provvedere alla sospensione
della esecuzione della suddetta sanzione accessoria; con diverso motivo
veniva denunciata carenza di motivazione in ordine alla durata della
sanzione amministrativa accessoria, determinata nella misura di nove mesi e
quindi in misura discosta dai minimi senza una adeguata motivazione sul
punto.

3. Il sostituto procuratore generale chiedeva pronunciarsi la inammissibilità del
ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo appare evidentemente inammissibile in quanto nessuna
norma autorizza il giudice che ha disposto la sostituzione della pena
applicata per la violazione dell’art.186 C.d.S. con il lavoro di pubblica utilità,
di disporre la temporanea sospensione della esecuzione della sanzione
amministrativa accessoria obbligatoriamente applicata anche in ipotesi di

disponendo ai sensi del successivo co. 9 bis la sostituzione della suddetta

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.2 quater della stessa
disposizione. Invero l’art.186 co 9 bis C.d.S. che disciplina il meccanismo
della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità nel prevedere la
necessità di una verifica procedimentalizzata da parte del giudice dell’esito
positivo del lavoro espletato, non obbliga il giudice a procedere ad una
siffatta sospensione, questione che peraltro nel caso in specie risulta
ampiamente superata dal fatto che già con ordinanza ex art.186 comma 9

sanzione amministrativa accessoria dato atto dell’esito positivo del lavoro di
P.U. espletato dal A.A.;
2. In relazione al secondo motivo di ricorso, la modulazione della durata della
sanzione amministrativa accessoria è stata eseguita sulla base di criteri
edittali medi, sul presupposto non solo del rilievo della violazione accertata,
bensì anche della ricorrenza della circostanza aggravante rappresentata dalla
inosservanza del comma 2 sexies in presenza di controllo alcolimentrico
intervenuto nottetempo e pertanto in condizioni di maggiore allarme per la
sicurezza della circolazione stradale sul presupposto del “pericolo che la
ulteriore circolazione potrebbe apportare” criterio indicato dall’art.218 C.d.S.
per modulare la sanzione amministrativa della sospensione della patente di
guida tra minimi e massimi edittali.
3. In conclusione il ricorso si appalesa infondato e se ne impone la relativa
pronuncia

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 19.1.2016.

bis C.d.S. in data 23.7.3015 il giudice era a procedere a dimidiazione della

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