Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7791 del 31/01/2014
Penale Ord. Sez. 3 Num. 7791 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BONFRANCESCHI GRAZIANO N. IL 20/11/1959
ROCCO DANIELE N. IL 27/10/1960
TOMASINI PIETRO N. IL 22/09/1947
avverso la sentenza n. 7627/2013 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA,
del 26/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
e/sentite le conclusioni del PG Dott. 5.0 , -.422—e—-‘
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL
7.P. 7914
LIERE
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 31/01/2014
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 42135, emessa nella pubblica udienza del 26.6.2013 e
depositata il 14.10.2013, questa Terza Sezione della Corte di cassazione ha
annullato senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione, con conferma
delle statuizioni civili, la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona il
Pietro TOMASINI.
Con segnalazione del 9.10.2013, il Presidente del Collegio faceva rilevare
che, nel ruolo di udienza del 26.6.2013, mancava l’indicazione della conferma
delle statuizioni civili, chiedendo pertanto la correzione del rilevato errore
materiale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La richiesta è fondata ed all’omissione deve pertanto rimediarsi tramite il
procedimento di correzione di cui all’art. 130 cod. proc. pen., disponendosi
conseguentemente che, laddove nel ruolo d’udienza del 26.6.2013 (RG
7627\2013) tenuta da questa Terza Sezione è scritto «Annulla senza rinvio la
sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.», si aggiunga,
dopo il punto, la frase «Conferma le statuizioni civili».
P.Q.M.
Dispone correggersi l’errore materiale nel ruolo d’udienza del 26.6.2013
(RG 7627\2013) tenuta da questa Terza Sezione laddove è scritto
«Annulla
senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per
prescrizione.»,
nel senso che alla fine occorre aggiungere «Conferma le
statuizioni civili».
Così deciso in data 31.1.2014
18.5.2012 nei confronti di Graziano BONFRANCESCHI, Daniele ROCCO e