Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 779 del 04/04/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 779 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
SPINA SERGIO, nato a Cupra Marittima l’114.1966

avverso la sentenza in data 25.3.2015 del Tribunale di Fermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giulio Romano, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità
del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 25.3.2015 il Tribunale di Fermo ha condannato Sergio
Spina alla pena di C 2.500 di ammenda ritenendolo colpevole del reato di cui
all’art. 93 d. Igs. 81/208 per aver omesso nella qualità di committente della s.r1.
SP TARGET NEW di verificare l’adempimento da parte del coordinatore
dell’esecuzione dei lavori della ditta esecutrice degli obblighi a suo carico non
risultando il relativo documento (PSC) aggiornato con le ditte operanti in
cantiere. Afferma il Tribunale che l’imputato, pur avendo provveduto ad
eliminare come constatato dall’Ispettore del Lavoro a seguito del sopralluogo di
verifica) le irregolarità accertate, non aveva invece pagato la sanzione

Data Udienza: 04/04/2017

amministrativa, non potendo il pagamento effettuato due volte, per errore, da
parte di Ricciardi Giovanni n.q. di Amministratore della ditta Edil Group
Costruzioni, la quale aveva anch’essa in appalto lavori nello stesso cantiere,
essere utilizzato dalla difesa, che aveva depositato le due quietanze del terzo,
F’1.- escludere la responsabilità del prevenuto.
Avverso la suddetta pronuncia l’imputato ha proposto, per il tramite del
difensore, ricorso per Cassazione, articolando un unico motivo con il quale
deduce il vizio di travisamento della provai avendo il Tribunale illogicamente

versamenti effettuati fosse da ascriversi a Ricciardi Giovanni, appaltatore del
cantiere di cui l’imputato era il committente, posto che il raffronto dei due
bollettini di versamento dimostravai invecef che uno proveniva dalla società di cui
egli è legale rappresentante e che l’Ispettore del Lavoro, escusso in
dibattimento, aveva riconosciuto che il Ricciardi aveva pagato per due volte la
stessa somma. Contesta inoltre l’assunto del giudice secondo il quale il
pagamento ad opera del terzo non sarebbe idoneo ad estinguere la propria
obbligazione e, conseguentemente il reato ascrittogli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente rilevato che la mancata allegazione dei versamenti che
l’imputato assume costituire la prova dell’avvenuta oblazione rende il ricorso
inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, precludendo siffatta
omissione alla radice; la verifica della duplicità dei pagamenti e la riferibilità di
uno di essi all’imputato che costituisce l’oggetto della doglianza svolta con il
presente ricorso in appello, debitamente riconvertito} in ragione
dell’inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda ex
art. 593, comma 3 cod. proc. pen., in ricorso per Cassazione. Premesso che
l’istituto della conversione, ispirato al principio della conservazione degli atti, non
comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione
correttamente qualificato, si osserva che il requisito della specificità dei motivi a
cui è condizionata l’ammissibilità del gravame innanzi a questa Corte, comporta
non solo l’onere di dedurre le censure che l’imputato intende muovere su punti
circoscritti della decisione, ma altresì, allorquando sia dedotto il vizio di
manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti
specificamente indicati, quello di curarne l’integrale trascrizione o allegazione al
fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, così da rendere lo stesso
autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, anche provvedendo a
produrli in copia nel giudizio di cassazione (ex multis Sez. 4, n. 46979 del

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affermato che il pagamento, documentato mediante il deposito dei due

10/11/2015 – dep. 26/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053, Sez. 2, n.26725
dell’ 01/03/2013 – dep. 19/06/2013, Natale, Rv. 256723).
Va in ogni caso rilevato che, ancorché appaia corretta, in linea di principio,
l’invocazione del principio civilistico sancito dall’art. 1180 cod. civ. secondo il
quale il pagamento da parte di un terzo estingue l’obbligazione anche contro la
volontà del creditore non vertendosi in ipotesi di obbligazione infungibile,
J

tuttavia è pur sempre necessario, perché possa conseguirsi l’effetto liberatorio
per il debitorej che in concreto l’adempimento sia conforme, in punto di quantum

invece dedotto, né tanto meno dimostrato, quale fosse la somma richiestagli a
titolo di oblazione per la contravvenzione contestatagli, né offerto alcun altro
elemento atto a comprovare che la somma pagata la seconda volta dal Ricciardi
potesse essere riferita alla propria obbligazione. Conseguentemente di nessuna
censura è passibile la sentenza impugnata che avendo escluso che il pagamento
del terzo potesse avere effetto liberatorio per l’imputato ha fondato sul mancato
versamento da parte di costui dell’oblazione l la mancata estinzione del reato e la
conseguente affermazione della sua responsabilità in ordine alla contravvenzione
ascrittag li.
Non sussistendo pertanto i presupposti per invocare l’intervento di questa
Corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e
di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 4.4.2017

e di quando, ai termini dell’obbligazione cui questi era tenuto. L’imputato non ha

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