Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7789 del 21/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7789 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

Data Udienza: 21/01/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
P.G. presso la Corte di Appello di Cagliari
avverso la sentenza del 5.2.2013
del GIP del Tribunale di Cagliari
nei confronti di :
1) Guida Raffaele

nato il 3.4.1985

sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
lette le conclusioni del P.G., dr.ssa Elisabetta Cesqui,che ha
chiesto annullarsi la sentenza impugnata con restituzione
degli atti al GIP per l’emissione del decreto penale

1

1. Il GIP del Tribunale di Cagliari, con sentenza in data 5.2.2013, dichiarava non doversi
procedere nei confronti di Guida Raffaele in ordine al reato di cui agli artt.81 cpv.. c.p., 2 co.1
e 1 bis L.638/1983 ascritto perché il fatto non costituisce reato.
Premetteva il GIP che il P.M. aveva chiesto l’emissione di decreto penale nei confronti
dell’imputato con condanna alla pena di euro 700,00 di multa.
Tanto premesso e pur dando atto che dalla documentazione in atti emergesse in modo certo
l’omesso versamento delle ritenute e l’invio, da parte dell’Ente previdenziale, di diffida ad
adempiere, regolarmente notificata, riteneva il GIP che, per il modesto importo e per il breve
periodo cui si riferivano le omissioni, non risultasse dimostrata la volontà dell’imputato di
appropriarsi delle somme; l’omesso versamento poteva quindi dipendere anche da un mero
disguido.
2. Ricorre per cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di Cagliari, denunciando
l’inosservanza ed errata applicazione degli artt. 2 L.638/83, 129, 459 co.3 c.p.p., nonché la
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il GIP si sarebbe dovuto limitare a prendere atto dell’omesso versamento delle ritenute
previdenziali, anche dopo la diffida ad adempiere; ha invece svolto un’attività di
apprezzamento ed approfondimento non consentita per una pronuncia ex art.129 c.p.p.
Come affermato costantemente dalla Suprema Corte, il Giudice, a fronte di una richiesta di
emissione di decreto penale, può prosciogliere l’indiziato soltanto se risulti evidente la prova
della sua innocenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
2. A norma dell’art.459 comma 3 c.p.p., quando il giudice non accoglie la richiesta di emissione
di decreto penale, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art.129,
restituisce gli atti al P.M.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte il Giudice per le indagini preliminari può, qualora lo
ritenga, prosciogliere la persona nei cui confronti il pubblico ministero abbia richiesto
l’emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate
nell’art.129 c.p.p. e non anche per la mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova
ai sensi dell’art.530 comma 2 stesso codice, alle quali, prima del dibattimento- non essendo
stata la prova ancora assunta- l’art.129 non consente si attribuisca valore processuale (Cass.
Sez. Un. 25.10.1995 n.18).

RITENUTO IN FATTO

3. Il GIP ha dato atto che risultava pacificamente provato l’omesso versamento delle ritenute
previdenziali, pur dopo la diffida (regolarmente notificata) ad adempiere inviata al Guida
dall’Ente previdenziale.
Ciononostante ha ritenuto che non vi fosse la prova del dolo sulla base di opinabili valutazioni
in ordine alla esiguità della somma ed alla brevità del periodo cui si riferivano le omissioni, che
avrebbero potuto far ipotizzare anche un mero disguido.
A parte il fatto che il reato in questione è punito a titolo di dolo generico e che le somme
versate non erano esigue (secondo l’imputazione, complessivi euro 1.685,00), risulta evidente
che non ricorrevano le condizioni per un proscioglimento ex art.129 cpv. c.p.p., avendo lo
stesso GIP ritenuto che, stante la dubbia sussistenza dell’elemento psicologico, la prova fosse
insufficiente.
4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al
GIP per l’ulteriore corso.

2

m

P. Q. M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Cagliari.
Così deciso in Roma il 21.1.2014

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