Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7788 del 21/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7788 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Monsone Giuseppe

nato il 20.1.1939

avverso la sentenza dell’11.1.2013
della Corte di Appello di Catania
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
lette le conclusioni del P. G.,dr.ssa M.Giuseppina Fodaroni,
che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

Data Udienza: 21/01/2014

RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione Monsone Giuseppe, a mezzo del difensore, denunciando la violazione
di legge in relazione agli artt. 178 co.1 lett.c) e 179 co.1 c.p.p., stante l’omessa notificazione
all’imputato ed al difensore di fiducia del decreto di citazione a giudizio.
Il ricorrente è venuto a conoscenza dell’avvenuta celebrazione del giudizio di appello solo a
seguito della notificazione dell’estratto contumaciale.
L’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore costituisce nullità assoluta, insanabile e
rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è stato proposto tardivamente per cui va dichiarato inammissibile.
2. La sentenza risulta emessa “de plano” in camera di consiglio, per cui non vi è stata alcuna
celebrazione del giudizio di appello (e conseguentemente non vi è stata emissione del decreto
di citazione a giudizio).
3. Non è possibile, però, pronunciarsi sulla legittimità della sentenza emessa dalla Corte di
Appello ex art.469 c.p.p. (senza per di più aver sentito le parti), dovendo preliminarmente
essere verificata la tempestività del ricorso.
Sia pure con riferimento alla sentenza emessa ai sensi dell’art.425 c.p.p. (ma il principio vale
anche per la sentenza ex art.469 c.p.p.) le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo il
contrasto giurisprudenziale esistente sul punto, con sentenza n.31312 del 26.6.2002, hanno
affermato che “In tema di termini di impugnazione, poiché l’art.585 c.p.p. ne regola la
decorrenza con riferimento ad ogni tipo di provvedimento giurisdizionale e non alla sola
sentenza dibattimentale, anche all’impugnazione avverso sentenza di non luogo a procedere
resa all’esito dell’udienza preliminare si applicano i termini in esso previsti e, in particolare,
trattandosi di provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio, quello
di quindici giorni di cui al comma 1 letta), che decorre dalla scadenza dei trenta giorni stabiliti
dall’art.424 comma 4 dello stesso codice, allorchè la motivazione sia depositata entro
quest’ultimo termine”. La giurisprudenza successiva ha confermato che anche per la sentenza
di non luogo a procedere resa all’esito dell’udienza preliminare trovano applicazione “i termini
previsti dall’art.585 c.p.p., che regola la decorrenza in relazione ad ogni tipo di provvedimento
giurisdizionale e non solo alle sentenze dibattimentali. In particolare, poiché la sentenza di non
luogo a procedere viene emessa in seguito a procedimento in camera di consiglio, il termine
per l’impugnazione è quello di quindici giorni ex art.585 c.p.p. comma 1 lett.a), che decorre
dalla scadenza dei trenta giorni stabiliti dall’art.424 c.p.p., qualora la motivazione sia
depositata entro quest’ultimo termine” (cfr.ex multis Cass.pen.sez. 6 n.30967 del
28.6.28.6.2007).
Infine, le Sezioni Unite con la sentenza n.21039 del 26 maggio 2011 hanno ulteriormente
ribadito il principio che il termine per impugnare la sentenza di non luogo a procedere, emessa
dal GUP e depositata nel termine di cui all’art.424 comma c.p.p., è quello di giorni quindici
previsto dall’art.585 comma 1 lett. c.p.p. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento
in camera di consiglio.

2

1. Con sentenza dell’11.1.2013 la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza del
Tribunale di Catania, in composizione monocratica, emessa il 26.3.2010, con la quale Monsone
Giuseppe era stato assolto dal reato di cui agli artt.54 e 1161 cod.nav. perché il fatto non
costituisce reato, appellata dal P.G., dichiarava non doversi procedere nei confronti
dell’imputato in ordine al reato ascritto perché estinto per prescrizione.
Rilevava la Corte territoriale che il reato era prescritto e che non ricorrevano elementi di prova
che rendevano evidente l’innocenza dell’imputato. Andava pertanto emessa immediata
declaratoria di estinzione del reato ai sensi degli artt.129 c.p.p. e 157 c.p.

4. Il termine per proporre impugnazione era quindi, a norma dell’art. 585 comma 1 lett.a)
c.p.p., di giorni quindici.
Essendo stata la sentenza, emessa 1’11.1.2013 e depositata il 18.1.2013, l’impugnazione
andava proposta entro quindici giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento (art.585 co.2
lett.d) c. p. p.).
Risulta dagli atti che l’avviso di deposito fu notificato al Monsone il 6.2.2013 ed al suo
difensore, avv. Pastore, il 23.1.2013.
Il ricorso risulta depositato il 22.2.2013 ( sedicesimo giorno dall’ultima notifica -6.2.2013-), e
pertanto fuori termine.
5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art.591 comma 1 lett.c)
c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento alla cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000, 00.
Così deciso in Roma il 21.1.2014

Il termine di quindici giorni previsto per i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in
camera di consiglio è valido, invero, in mancanza di diversa previsione, per tutti i
provvedimenti camerali (ivi compresi quelli emessi “de plano”). Cfr. Cass. pen. sez. 5
30.11.2010 n.5139; Cass. Sez. 3 n. 11543 del 27.11.2012; Cass. Sez. 6 n. 25019 del
23.5.2013).

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