Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7787 del 21/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7787 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Polito Stanislao

nato il 13.11.1952

avverso l’ordinanza del 17.10.2012
del Tribunale di Napoli sez. dist. di Ischia
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
lette le conclusioni del P. G., dr. Sante Spinaci, che ha
chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

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Data Udienza: 21/01/2014

RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione Polito Stanislap, denunciando la violazione di legge ed il vizio di
motivazione.
Il G.E. si è limitato a prendere atto che era decorso inutilmente il termine per adempiere,
senza accertare se l’ingiunzione fosse stata legittimamente emessa o se andasse revocata in
ragione della domanda di condono presentata ai sensi della L.724/94.
Peraltro il ricorrente aveva ottenuto un provvedimento concessorio da parte della P.A., mai
annullato o revocato, anche se ritenuto illegittimo, per vizio della procedura amministrativa, in
sede penale.
2.1. Con memoria ex art.611 c.p.p. si assume che le doglianze contenute nel ricorso sono
fondate, non avendo il G.E. tenuto conto che era stata presentata istanza di condono, con
versamento dell’intero importo dell’oblazione, e che, successivamente, era stata rilasciata
concessione in sanatoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. A norma dell’art.165 c.p la sospensione condizionale della pena può essere subordinata
all’adempimento di obblighi ed il Giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli
obblighi debbono essere adempiuti.
E’ pacifico che, nel caso di specie, con la sentenza del Tribunale di Ischia, emessa in data
27.5..2010 e divenuta irrevocabile il 12.10.2010 (per cui non si doveva certamente accertare
la legittimità della statuizione), la sospensione condizionale della pena veniva subordinata alla
demolizione del manufatto abusivamente realizzato.
E’ altresì pacifico che il termine assegnato dal Giudice in sentenza era inutilmente decorso; ha
evidenziato, invero, il G.E. che il Polito non aveva neppure ottemperato alla successiva
ingiunzione di demolizione emessa dal P.M.
3. Tanto premesso in fatto, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, il mancato
adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo di demolizione dell’immobile abusivo, cui
sia subordinata la concessione del beneficio ex art.163 c.p., determina la revoca della
sospensione condizionale, la quale opera di diritto, salva l’ipotesi
di sopravvenuta
impossibilità, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna
discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento o
dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile (cfr. Cass.pen. sez. 3 n.10672 del
5.2.2004). Anche di recente è stato ribadito che il mancato adempimento, entro il termine
fissato, dell’obbligo di demolizione del manufatto abusivo- cui sia subordinata la concessione
della sospensione condizionale della pena-determina la revoca di diritto del beneficio salva
l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità, non essendo attribuito al giudice dell’esecuzione alcun
margine di discrezionalità (Fattispecie in cui la demolizione era intervenuta oltre il termine
previsto in sentenza)- cfr. Cass.pen. sez.3 n.32834 del 19.6. 2013.
Per quanto riguarda più specificamente il rilascio di permesso di costruire in sanatoria, è stato
affermato che siffatto rilascio non osta alla revoca della sospensione condizionale della pena
subordinata alla demolizione del manufatto abusivo, in quanto la revoca opera di diritto

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1. Con ordinanza in data 17.10.2012 il G.E. del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Ischia,
revocava la sospensione condizionale della pena concessa a Polito Stanislao con sentenza
n.7690/2010, emessa dal Tribunale di Napoli, sez. dist. di Ischia, il 27.5.2010, irrevocabile il
12.10.2010.
Rilevava il G.E. che il termine assegnato per adempiere alla demolizione, cui era subordinata la
sospensione della pena,era decorso inutilmente, pur essendo stato notificato al Polito anche
l’ordine di demolizione emesso dal P.M.; il che rivelava la volontà precisa di non adempiere la
statuizione della sentenza.

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all’inutile scadenza del termine per la demolizione stabilito dal giudice (Cass. Pen. Sez. 3
n.45302 del 7.10.2009).

4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla cassa delle ammende della
somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 21.1.2014

3.1. Si è visto come il termine assegnato sia inutilmente decorso. Ed il ricorrente, anche con il
ricorso, non prospetta neppure una sopravvenuta impossibilità ad ottemperare all’obbligo di
demolizione.
Quanto al condono, a parte il fatto che non viene offerta alcuna prova al riguardo anche in
ordine alla data del provvedimento, lo stesso ricorrente riconosce che la concessione in
sanatoria è stata ritenuta illegittima “in sede penale”.

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