Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7785 del 05/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7785 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
– BONANNO FRANCESCO n. 22/11/1979 in Germania

avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di CATANIA in data 25/01/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Cons. Dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
dell’impugnata ordinanza;
udite le conclusioni dell’Avv.

il

Data Udienza: 05/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25/01/2013, depositata in data 16/03/2013, la Corte
d’Appello di CATANIA, decidendo sulla richiesta di riparazione per l’ingiusta
detenzione promossa dall’odierno ricorrente, rigettava la domanda e condannava

successiva ordinanza, depositata il 26/03/2013, la medesima Corte, ritenendo
che per mero errore nell’uso del computer nella seconda pagina, risultava
inserita parte del testo di altra ordinanza, disponeva correggersi l’errore
materiale ex art. 130 c.p.p., sostituendo parzialmente la motivazione di cui
all’ordinanza depositata il 16/03/2013.

2.

Ha proposto tempestivo ricorso il BONANNO a mezzo del difensore –

procuratore speciale cassazionista, impugnando il 4/04/2013 l’ordinanza
16/03/2013 nonché, il 14/05/2013, l’ordinanza 26/03/2013, deducendo, su
entrambe, un unico, articolato, motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limiti
strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce la violazione di legge (art. 606, lett. B), c.p.p.) per assoluto difetto
di motivazione; in sintesi, si duole il ricorrente del fatto che l’analisi del giudice
della riparazione sarebbe stata illegittimamente ristretta alla mera e generica
ricognizione materiale della vicenda processuale di altro soggetto (tale VILLI
GIOVANNI ELIO), assolutamente estraneo, argomentando sulla condotta di
quest’ultimo; difetterebbe, poi, con riferimento all’odierno ricorrente, un
qualsiasi argomento motivazionale circa la pretesa “colpa grave” ostativa la
riconoscimento del diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione, riferendosi la
Corte d’appello ad elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza, riscontrati nella
condotta del richiedente, ma non specificati; in secondo luogo, denuncia
violazione di legge sostanziale e processuale nonché mancanza e manifesta
illogicità della motivazione (art. 606, lett. B), c) ed e), c.p.p.), per la mancanza
di qualsiasi indicazione su comportamenti specifici che abbiano dato causa o
concorso a dar causa all’instaurazione dello stato privativo della libertà
personale, configurando quella “colpa grave” idonea ad escludere l’indennizzo; in
particolare, poi, l’ordinanza sarebbe mancante nella motivazione della
valutazione dell’apparenza illecita e, soprattutto, dell’affermata natura
gravemente colposa nonché, infine, di qualsiasi valutazione in ordine
all’atteggiamento psicologico tale da dimostrare che il ricorrente avesse agito in
2

il ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 500,00; con

violazione dei canoni minimi di diligenza, osservando i quali avrebbe dovuto
rendersi conto che la sua condotta poteva interpretarsi quale illecita e dotata di
gravi indizi di una sua compartecipazione al reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

4. Ed invero, quanto al primo profilo di censura, è di palmare evidenza l’assoluto
difetto di motivazione dell’ordinanza “genetica” emessa il 16 marzo 2013, in cui
l’analisi della Corte etnea è illegittimamente ristretta alla mera e generica
ricognizione materiale della vicenda processuale di altro soggetto (tale VILLI
GIOVANNI ELIO), assolutamente estraneo, limitandosi ad argomentare solo sulla
condotta di quest’ultimo. A ciò si aggiunga, poi, la mancata osservanza di quanto
disposto dalla Sezione IV^ di questa Corte che, nell’annullare con rinvio la prima
ordinanza emessa dal giudice della riparazione (sentenza n. 2904/2012, emessa
il 12 aprile 2012), ne aveva accertato l’illegittimità per aver omesso la Corte
etnea di fornire qualsiasi motivazione in ordine alla dimostrazione dei profili di
colpa grave del ricorrente, ostativi all’accoglimento dell’istanza di riparazione per
l’ingiusta detenzione subita. Infatti, l’ordinanza 16 marzo 2013, oggetto del
primo ricorso, nel rigettare il ricorso, non contiene alcuna indicazione sui motivi
del rigetto, stante l’assenza di qualunque, seppur minimo, argomento
motivazionale circa la pretesa colpa grave ostativo al riconoscimento del diritto
alla riparazione, nemmeno alla mera condizione di tossicodipendente, che era
stata prima condizione per l’accertamento della colpa grave nel primo
provvedimento. Nell’ordinanza si legge, nell’ultimo capoverso

della prima

pagina, che nella condotta del richiedente si riscontrino elementi ostativi
all’accoglimento dell’istanza, sinergici alla causazione dell’evento della privazione
della libertà personale, elementi che, tuttavia, non vengono esplicitati, in quanto
la pagina successiva è dedicata all’esame della posizione di un soggetto estraneo
al ricorrente (il predetto Villi).
Né, peraltro, può ritenersi corretta la soluzione procedimentale seguita dalla
Corte etnea nel tentare di porre rimedio all’errore commesso, ovvero l’adozione
dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen.,
pronunciata il 26 marzo 2013, con cui la Corte ha provveduto a sostituire la
seconda pagina dell’originaria ordinanza emessa il precedente 16 marzo, e
contenente la motivazione delle ragioni considerate ostative al riconoscimento
del diritto alla riparazione del Bonanno. Attraverso la procedura prevista dall’art.
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(

130 cod. proc. pen., infatti, è consentita solo “la correzione delle sentenze, delle
ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano
nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale
dell’atto”; diversamente, la sostituzione integrale di una parte della motivazione
di un provvedimento, in quanto comporta una modificazione essenziale dell’atto,
non è suscettibile di correzione secondo la procedura indicata dall’art. 130 cod.

Deve, quindi, affermarsi, in ossequio al disposto dell’art. 173, disp. att. cod.
proc. pen., il seguente principio di diritto:

“In tema di correzione di errori

materiali, poiché l’art. 130 cod. proc. pen. è applicabile solo quando la correzione
non comporti una modifica essenziale del provvedimento o la sostituzione di una
decisione già assunta, non è ammissibile il ricorso a tale procedimento se esso si
concluda con l’emanazione di un provvedimento di correzione con il quale il
giudice ordini la sostituzione integrale della parte errata della motivazione di un
provvedimento, con un’altra parte contenente la motivazione corretta”.

5. L’accoglimento del primo motivo di censura, assume valenza assorbente
rispetto agli ulteriori profili di doglianza esposti dal ricorrente. L’ordinanza
impugnata dev’essere, pertanto, annullata con rinvio alla Corte d’Appello di
Catania perché proceda a motivare correttamente sulle ragioni che hanno
imposto, a giudizio della Corte etnea, il rigetto dell’istanza del ricorrente.

P.Q.M.

Annulla con rinvio, l’ordinanza impugnata, alla Corte d’Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013

Il Consi liere est.

Il Presidente

proc. pen.

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