Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7784 del 21/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7784 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Passariello Domenico

nato il 14.1.1960

avverso la sentenza del 21.5.2013
della Corte di Appello di Napoli
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G.,dr.Fulvio Baldi,che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso

1

Data Udienza: 21/01/2014

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 21.5.2013, confermava la sentenza del
Tribunale di Noia, in composizione monocratica, del 12.7.2011, con la quale Passariello
Domenico era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,
alla pena (sospesa alle condizioni di legge e con la non menzione) di mesi 2 di arresto ed euro
10.500,00 di ammenda per i reati di cui agli artt.44 lett.b) DPR 380/2001 (capo a), 61, 71,
65 e 72 DPR 380/2001 (capo b), 83 e 95 DPR 380/2001 (capo c), unificati sotto il vincolo della
continuazione.
Rilevava, innanzitutto, la Corte territoriale che era stata dichiarata legittimamente la
contumacia dell’imputato previo accertamento dell’insussistenza dell’impedimento a comparire
addotto con la produzione di certificazione medica.
Quanto al merito, assumeva la Corte che era stata accertata la realizzazione di un
ampliamento di una preesistente sopraelevazione e la sostituzione e realizzazione della
copertura. Essendo stata creata nuova volumetria, con modifica anche esteriore, era
necessario permesso di costruire.
2. Ricorre per cassazione Passariello Domenico, denunciando la violazione dell’art.420 quater
c.p.p. La contumacia è stata dichiarata sulla base della comunicazione dei Carabinieri di
Castello di Cisterna, che, incaricati di verificare con il medico fiscale l’addotto impedimento a
comparire, comunicavano di non aver rinvenuto l’imputato presso la propria abitazione. Pur
risultando dalla predetta comunicazione che il prevenuto, come segnalato dai familiari, era
stato ricoverato al pronto soccorso dell’Ospedale di Noia, non era stato svolto alcun
accertamento presso il predetto ospedale.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione.
L’intervento eseguito, contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici di merito, non comportava
alcun aumento della preesistente volumetria: proprio dai rilievi fotografici emergeva una
completa e chiara continuità (in altezza) tra il manufatto preesistente e quello ricostruito.
Non vi è poi alcuna prova in ordine al reato di cui al capo b), avendo piuttosto il teste, geom.
Ciccarelli, escluso la realizzazione di opere in cemento armato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato
2. Venendo denunciata, con il primo motivo, la violazione di norma processuale (art. 420quater
c.p.p.) la Cassazione è giudice anche del fatto, per cui è consentito l’accesso agli atti.
Dal verbale dell’udienza del 21.5.2013 risulta che il difensore produceva certificato medico
relativo all’imputato, rilasciato in data 21.5.2013 dal dott. De Vincenzi Alessandro, con il quale
si attestava che: “Passariello Domenico.. .visitato in data odierna., è affetto da sindrome
febbrile (38,5 ° C) da probabile infezione virale, con prognosi di giorni tre”.
La Corte di Appello disponeva accertamento medico fiscale, sospendendo il dibattimento.
Alla ripresa, dopo aver dato atto che erano pervenute le informazioni dei Carabinieri da cui
risultava che il Passariello non era stato rinvenuto presso l’abitazione e che da comunicazioni
successive dei familiari si trovava presso il Pronto soccorso dell’Ospedale di Noia, riteneva
insussistente l’impedimento a comparire e disponeva procedersi oltre, previa declaratoria di
contumacia dell’imputato.

RITENUTO IN FATTO

3. Va ricordato che, a norma dell’art.420 ter comma 1 c.p.p., il giudice dispone, anche di
ufficio, il rinvio dell’udienza quando l’imputato non si presenti e risulti che l’assenza è dovuta
ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo
impedimento. Deve trattarsi quindi di un legittimo impedimento che determini un’assoluta
impossibilità a comparire.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte “….. pur quando venga prodotto, a sostegno di una
richiesta di rinvio per giustificato impedimento a comparire, un certificato medico attestante
l’esistenza di una determinata patologia, ciò non impedisce al giudice di valutare, anche

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indipendentemente da una eventuale verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune
esperienza…..se detta patologia comporti effettivamente una impossibilità, per il soggetto che
ne è portatore, di comparire in giudizio, se non a prezzo di grave e non altrimenti evitabile
rischio per la propria salute, non potendosi considerare preclusivo di una tale valutazione il
solo giudizio espresso nel medesimo certificato….circa la genericamente ritenuta necessità, in
conseguenza della riscontrata patologia, di un determinato periodo di riposo e cure; e ciò in
quanto una tale necessità, siccome rapportata, per sua natura, unicamente alla finalità di un
superamento che sia il più rapido e completo possibile dell’affezione patologica in atto, quale
che sia la sua natura e gravità, non implica, di per sè, che qualora essa non venga soddisfatta,
ciò comporti come automatica ed ineluttabile conseguenza l’insorgere di un danno o di un
pericolo gravi per la salute del soggetto; condizione, questa, da riguardarsi, peraltro, come
imprescindibile ai fini della configurabilità di quella “assoluta impossibilità di comparire” che è
richiesta dalla legge perché l’impedimento possa dirsi idoneo a giustificare l’assenza”
(Cass.sez.5 n.5540 del 14.12.2007; conf.Cass.sez.6 n.24398 del 26.2.2008).
3.1. La Corte territoriale, dopo aver espletato accertamento medico fiscale, ha ritenuto
all’esito, correttamente, insussistente il dedotto impedimento a comparire.
I Carabinieri, che si erano recati alle ore 11,55 del 21.5.2013, con il medico della ASL
dr.Antonio Frungillo, presso l’abitazione dell’imputato, accertavano infatti che Passariello
Domenico (per mero errore, dopo che nella intestazione si fa riferimento ad accertamenti
fiscali “sul conto di Passarelli Domenico”, poi nel testo della comunicazione si parla di
“Passariello Antonio”) non era presente.
Già siffatta assenza ingiustificata dall’abitazione, incompatibile con la dedotta patologia, era
sufficiente per ritenere insussistente l’impedimento addotto. Anche perché non vi era stata
alcuna comunicazione, neppure a mezzo fax o telefono, che attestasse il motivo (giustificato)
di quell’allontanamento.
Peraltro, non è neppure sostenibile che il ricovero in ospedale sia stato determinato
dall’aggravarsi della patologia, tenuto conto che il medico, che aveva rilasciato il certificato
nella stessa mattina del 21.5.2013, non aveva rilevato alcuna complicazione.
Infine, della necessità di quel ricovero il ricorrente non ha fornito neppure ex post alcuna
dimostrazione (pur potendo produrre il referto dell’ospedale).
4. Quanto al “merito”, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte sono realizzabili
con denuncia di inizio attività gli interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore,
ovvero che comportano una semplice modifica dell’ordine in cui sono disposte le diverse parti
dell’immobile, e con conservazione della consistenza urbanistica iniziale, classificabili
diversamente dagli interventi di ristrutturazione edilizia descritti dall’arti° comma 1 lett.c)
DPR n.380/01, che portano ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente con
aumento delle unità immobiliari, o modifiche del volume, sagoma, prospetti e superfici, e per i
quali è necessario il preventivo permesso di costruire (cfr.ex multis Cass.pen.sez. 3 23.1.2007
n.1893). E rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione
e ricostruzione dell’organismo edilizio preesistente purchè con la medesima volumetria e
sagoma. Ne consegue che, ove il risultato finale dell’attività demolitoria-ricostruttiva non
coincida, per volumetria o sagoma, con il manufatto preesistente, l’intervento deve essere
qualificato come “nuova costruzione” e necessita del permesso di costruire, non essendo
sufficiente la semplice denuncia di inizio attività (cfr.in termini Cass.pen.sez.3 n.47046 del
26.10.2007; conf.Cass.sez.3 n.16393 del 17.2.2010).
L’art. 30 del D.L. 21.6.2013 n.69, conv. in L.9.8.2013 n.98, ha parzialmente modificato la
normativa, su cui si era formata la giurisprudenza sopra richiamata, in tema di “interventi di
ristrutturazione edilizia”, essendo stata espunta dalla definizione datane dall’art.3 comma 1
lett.d) la parola “sagoma” (vanno quindi ricompresi in detti interventi anche quelli consistenti
nella demolizione e ricostruzione dell’edificio preesistente anche se non con la stessa sagoma).
Inoltre, quanto ai ruderi, la norma fa riferimento anche agli interventi consistenti nel
ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, sempre che sia possibile
accertarne la precedente consistenza.

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4.1. La Corte territoriale, con motivazione corretta in fatto ed in diritto, ha ritenuto (anche a
prescindere dalla modifica della sagoma) che ci si trovasse, comunque, in presenza di un

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5. Quanto alle doglianze in ordine al reato di cui al capo b), si tratta di questioni proposte per
la prima volta in questa sede, dal momento che nei motivi di appello non vi era alcun rilievo in
ordine alla ritenuta sussistenza della violazione della normativa sulle opere in cemento armato.
6. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della cassa delle
ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi
dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21.1.2014

organismo edilizio completamente diverso da quello preesistente, essendovi stato un
incremento volumetrico.
Già il Tribunale, sulla base delle testimonianze acquisite, aveva ritenuto che “il tetto in
precedenza costruito era stato interamente demolito ed era stato in parte già ricostruito, al
fine di realizzare una nuova copertura ed un maggior volume”.
La Corte territoriale ha ulteriormente evidenziato che risultava accertato (” e la
documentazione fotografica ne dà palmare dimostrazione “) che le opere realizzate avevano
determinato l’ampliamento volumetrico della preesistente sopraelevazione (pag. 3 sent.).
Il ricorrente, denunciando formalmente vizi di motivazione, richiede sostanzialmente una
rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali a sostegno della tesi
difensiva della insussistenza di incrementi volumetrici.

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