Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7782 del 21/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 7782 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
– Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica in proc. c/

1) DE FLAVIS GIORGIO DOMENICO GIGI, n. 2/10/1943 a MILANO
2) RAPPAZZO MARIA LUCIA, n. 11/02/1953 a PALERMO

avverso la sentenza del GIP del Tribunale di MODICA in data 11/10/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Cons. Dott. Pietro Gaeta, che ha concluso per l’annullamento senza
rinvio dell’impugnata sentenza, con trasmissione degli atti al Tribunale;
udite le conclusioni dell’Avv. Pietro Rustico del Foro di Modica, che ha concluso
per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.M.;

Data Udienza: 21/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica ha proposto
tempestivo ricorso avverso la sentenza del GIP del Tribunale di MODICA in data
22/10/2012, depositata in pari data, con cui gli imputati venivano assolti per non

2. Dei due imputati, in particolare, il PM ne aveva chiesto il rinvio a giudizio per
rispondere del reato di cui agli artt. 55/1161 cod. nav. Per avere, nella qualità di
proprietario il primo e di comproprietario la seconda, mantenuto un edificio entro
la fascia dei 30 mt. dal confine demaniale marittimo, senza essere in possesso
della prevista autorizzazione.

3. Ricorre avverso la predetta sentenza il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Modica, deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciati nei
limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc.
pen.

3.1. Deduce, il P.M. ricorrente, con il primo motivo, l’inosservanza ed erronea
applicazione degli artt. 55 e 1161 cod. nav., in relazione all’art. 606, comma 1,
lett. b), cod. proc. pen., nel punto in cui si sostiene in sentenza che, in esito alla
modifica operata dall’art. 9 del d. Igs. 9 maggio 2005, n. 96, dell’art. 1161 cod.
nav., la realizzazione di nuove opere in area privata ed entro la fascia di trenta
metri dal confine con il demanio marittimo non sia più prevista dalla legge come
reato.
Sostiene, in particolare, il PM ricorrente che la richiamata modifica legislativa non
avrebbe determinato il venir meno del disvalore penale della condotta
contestata, ma sarebbe frutto unicamente dell’opzione legislativa di procedere ad
una diversa tecnica di formulazione della fattispecie, che non si limitasse solo
allo specifico richiamo alle previsioni di legge degli artt. 55, 714 e 716 cod. nav.,
ma salvaguardasse ogni forma di sfruttamento o di aggressione delle zone
prossime al demanio marittimo o agli aeroporti, in cui, trattandosi di superfici il
cui godimento da parte dei privati coinvolge la gestione di beni di rilevante
interesse collettivo, più sentita è l’esigenza di ordinata ed armonica fruizione.
Richiamando anche i lavori parlamentari, il PM ricorrente sostiene, quindi, che,
anche dopo la rimodulazione della disciplina, continuerebbe ad avere rilievo
penale la previsione dell’art. 55 cod. nav., come del resto sarebbe confermato da
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essere più il fatto loro ascritto previsto dalla legge come reato.

alcune decisioni di legittimità successive alla richiamata modifica legislativa che
non avrebbero mai ritenuto depenalizzata la fattispecie di cui all’art. 1161 cod.
nav. riferita all’art. 55 citato.

3.2. Deduce, il P.M. ricorrente, con il secondo motivo, il vizio di contraddittorietà
ed illogicità manifesta della motivazione, risultante dal testo del provvedimento
impugnato, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., nel punto in cui si

all’art. 55 stesso codice, ne escluderebbe la sanzionabilità, in tal modo operando
un incomprensibile parallelo con la disciplina in tema di permesso di costruire,
del tutto inconferente nella fattispecie.
In sintesi, secondo il PM ricorrente, il riferimento (art. 55, comma 4, cod. nav.)
ad “un’autorizzazione per le costruzioni sui terreni prossimi al mare”
consentirebbe di escludere la persistenza di un vincolo ex art. 1161 cod. nav.,
nuovo testo, sui fondi ricadenti nella predetta fascia di rispetto, essendo la loro
condizione giuridica ormai sovrapponibile a quella di ogni altro terreno, in
relazione al quale occorre comunque ottenere un permesso di costruire; la
necessità di ottenere detto permesso ed autorizzazione per la costruzione, non
importerebbe, ex se, un vincolo per la proprietà privata (cui è comunque
correlato lo ius aedificandi) e determinerebbe il venir meno della illiceità della
relativa violazione specifica.
Tale affermazione, a giudizio del PM ricorrente, sarebbe del tutto sfornito di
agganci dal punto di vista normativo, determinando inoltre notevoli disarmonie
di sistema e pratici inconvenienti; da lato, infatti, apparirebbe erroneo il richiamo
alla disciplina in tema di diritto di costruire, in quanto quest’ultima riguarderebbe
solo il regolare assetto del territorio, laddove le norme di cui agli artt. 55/1161
cod. nav., attengono ai valori più pregnanti della tutela dell’ambiente e del diritto
alla fruizione collettiva dei beni demaniali; dall’altro lato, ove si ritenesse
depenalizzata la condotta contestata gli imputati, si avrebbe il risultato
dissonante di ritenere che tale condotta non abbia conseguenze o che, a fronte
della stessa, si innescherebbe comune ed incomprensibilmente la procedura
sanzionatoria della rimessione in pristino stato, di cui al comma quinto dell’art.
55 cod. nav.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

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afferma in sentenza che il mancato richiamo, nel corpo dell’art. 1161 cod. nav.,

4. Va premesso che, correttamente, il PM ha proposto ricorso per cassazione
contro la sentenza di proscioglimento emessa dal Gip ex art. 459 cod. proc. pen.
Ed infatti, come già autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte
(Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010 – dep. 03/12/2010, Dalla Serra, Rv. 248378),
la sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per le indagini preliminari
investito della richiesta di decreto penale di condanna, può essere impugnata

5. E’, poi, fondato il primo motivo di ricorso.
Ed invero, come già recentemente affermato da questa Corte in fattispecie
identica, l’autorizzazione prevista dall’art. 55 cod. nav. per l’esecuzione di nuove
opere nella fascia demaniale di rispetto di trenta metri rientra tra i vincoli imposti
alla proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo, la cui
inosservanza determina la sussistenza del reato previsto dall’art. 1161 stesso
codice. Ne discende, quindi, che il mancato richiamo all’art. 55 Cod. Nav. da
parte dell’art. 1161, stesso codice, come riformulato dall’art. 3 del D.Lgs. n.151
del 2006, non ha comportato la depenalizzazione della condotta di inosservanza
dell’autorizzazione del capo del compartimento da detto art. 55 prevista (Sez. 3,
n. 37860 del 03/07/2013 – dep. 16/09/2013, P.G. in proc. Cicero, Rv. 256515).

6. Non rileva, infine, l’intervenuto rilascio della sanatoria per silenzio assenso,
come documentato dalla difesa con la produzione documentale di cui all’ud.
21/01/2014; ed invero, come già chiarito da questa stessa Sezione (Sez. 3, n.
41268 del 21/09/2004 – dep. 22/10/2004, Deri, Rv. 230312), il reato di
esecuzione di nuove opere nella fascia di rispetto del demanio marittimo in
assenza di autorizzazione (art. 1161 cod. nav.) non può essere dichiarato estinto
per il rilascio dell’autorizzazione a seguito di silenzio-assenso, in quanto tale
autorizzazione – in base al disposto dell’art. 55 cod.nav. – deve intendersi negata
se entro novanta giorni l’amministrazione non abbia accolto la domanda
dell’interessato e non rileva il successivo rilascio dell’autorizzazione a mantenere
le opere in precedenza abusivamente realizzate.

7. L’accoglimento del primo motivo di ricorso, esime questa Corte dall’esame del
secondo motivo, da ritenersi quindi assorbito.
La sentenza del Gip del Tribunale di Modica dev’essere dunque annullata.
A seguito del D.Ig. n.155/2012 il Tribunale di Modica, con decorrenza 13
settembre 2013, è accorpato al Tribunale di Ragusa; ne consegue, pertanto, che

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solo con ricorso per cassazione.

l’annullamento dev’essere disposto con rinvio al predetto ufficio accorpante, per
l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di RAGUSA.

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2014

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